Art. 12.
 
        Attribuzioni del giudice per le indagini preliminari
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 328 del codice di procedura penale
(a) e' aggiunto il seguente:
  "1-bis.  Quando  si  tratta  di procedimenti per i delitti indicati
nell'articolo 51 comma 3- bis (a) , le funzioni  di  giudice  per  le
indagini  preliminari  sono esercitate, salve specifiche disposizioni
di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del  distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.".
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             (a)  Si  trascrive  il testo dell'art. 328 del codice di
          procedura penale, come modificato dal presente articolo:
             "Art. 328 (Giudice per le indagini  preliminari).  -  1.
          Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico
          ministero,  delle  parti private e della persona offesa dal
          reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.
           "1-bis. Quando si tratta di  procedimenti  per  i  delitti
          indicati  nell'art. 51 comma 3- bis, le funzioni di giudice
          per  le  indagini  preliminari   sono   esercitate,   salve
          specifiche  disposizioni  di  legge,  da  un magistrato del
          tribunale del capoluogo del distretto  nel  cui  ambito  ha
          sede il giudice competente".
            Per  il  testo  dell'art.  51, comma 3- bis, del medesimo
          codice si veda il precedente art. 3.