Art. 12. Attribuzioni del giudice per le indagini preliminari 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 328 del codice di procedura penale (a) e' aggiunto il seguente: "1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3- bis (a) , le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.". ______ (a) Si trascrive il testo dell'art. 328 del codice di procedura penale, come modificato dal presente articolo: "Art. 328 (Giudice per le indagini preliminari). - 1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari. "1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma 3- bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente". Per il testo dell'art. 51, comma 3- bis, del medesimo codice si veda il precedente art. 3.