Art. 14. Copertura finanziaria 1. Per le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e servizi anche informatici delle direzioni distrettuali e della Direzione nazionale antimafia, nonche' per quelle derivanti dalla istituzione degli organismi specializzati anticrimine, il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato a provvedere anche in deroga alla contabilita' generale dello Stato e alla legislazione vigente in materia di contrattazione ordinaria e specifica, con divieto di ogni gestione fuori bilancio. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (a). Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (b), sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri, modalita' e procedimenti per l'attuazione della spesa. 2. Al complessivo onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1991, in lire 81.400 milioni per l'anno 1992 ed in lire 86.400 milioni per l'anno 1993 (( e a regime )) , si provvede: a) quanto a lire 500 milioni per il 1991 e quanto a lire 44.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, a carico degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi: cap. n. 1586 - lire 3.000 milioni a decorrere dal 1992; cap. n. 1587 - lire 500 milioni per il 1991; cap. n. 1602 - lire 1.000 milioni a decorrere dal 1992; cap. n. 7005 - lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993; cap. n. 7010 - lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993; b) quanto a lire 37.400 milioni per l'anno 1992 e a lire 42.400 milioni annui a decorrere dal 1993, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sul cap. n. 1587 del detto stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. (( 2-bis. Le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di )) (( bilancio corrispondenti ai seguenti raggruppamenti, secondo il )) (( codice economico, della categoria IV (Acquisto di beni e )) (( servizi): 4.1.3. (Mezzi di trasporto e accessori) con )) (( esclusione degli stati di previsione dei Ministeri delle )) (( finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa, )) (( 4.3.2. (Commissioni, comitati, consigli), 4.3.4. (Compensi per )) (( incarichi speciali), 4.9.1. (Spese di rappresentanza), 4.9.3. )) (( (Spese per uffici e servizi particolari), 4.9.4. (Spese per )) (( convegni, mostre, ..), 4.9.5. (Relazioni pubbliche, corsi, )) (( informazioni e propaganda) e 4.9.10. (Spese di pubblicita') non )) (( possono essere incrementate nel corso del 1992 rispetto alle )) (( previsioni iniziali e negli esercizi successivi potranno essere )) (( incrementate in misura non superiore al tasso di inflazione )) (( programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. )) 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ______ (a) La legge n. 259/1958 reca norme sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Si trascrive il testo dei relativi articoli 4 e 6: "Art. 4. - Gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono. Egualmente sono trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio". "Art. 6. - Qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni degli articoli 4 e 5, puo' chiedere agli enti controllati ed ai Ministeri competenti informazioni, notizie, atti e documenti concernenti le gestioni finanziarie". (b) Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.