Art. 14.
 
                        Copertura finanziaria
  1. Per le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli
uffici  e  servizi  anche  informatici delle direzioni distrettuali e
della Direzione nazionale antimafia,  nonche'  per  quelle  derivanti
dalla  istituzione  degli  organismi  specializzati  anticrimine,  il
Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato a provvedere anche  in
deroga  alla  contabilita'  generale  dello Stato e alla legislazione
vigente in materia  di  contrattazione  ordinaria  e  specifica,  con
divieto di ogni gestione fuori bilancio. Si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 4 e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (a). Con
decreto  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di concerto con il
Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23  agosto
1988,  n. 400 (b), sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  criteri,  modalita'   e
procedimenti per l'attuazione della spesa.
  2.  Al  complessivo  onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno
1991, in lire 81.400 milioni  per  l'anno  1992  ed  in  lire  86.400
milioni per l'anno 1993 (( e a regime )) , si provvede:
    a)  quanto  a lire 500 milioni per il 1991 e quanto a lire 44.000
milioni  per  ciascuno  degli  anni  1992  e  1993,  a  carico  degli
stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione
del  Ministero  di  grazia  e giustizia per l'anno finanziario 1991 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi:
    cap. n. 1586 - lire 3.000 milioni a decorrere dal 1992;
    cap. n. 1587 - lire 500 milioni per il 1991;
    cap. n. 1602 - lire 1.000 milioni a decorrere dal 1992;
    cap. n. 7005 - lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e
1993;
    cap. n. 7010 - lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e
1993;
    b) quanto a lire 37.400 milioni per l'anno 1992 e a  lire  42.400
milioni   annui  a  decorrere  dal  1993,  mediante  riduzione  degli
stanziamenti iscritti sul cap. n. 1587 del detto stato di  previsione
del  Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1991 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
(( 2-bis. Le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di   ))
(( bilancio corrispondenti ai seguenti raggruppamenti, secondo il  ))
(( codice economico, della categoria IV (Acquisto di beni e        ))
(( servizi): 4.1.3. (Mezzi di trasporto e accessori) con           ))
(( esclusione degli stati di previsione dei Ministeri delle        ))
(( finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa,    ))
(( 4.3.2. (Commissioni, comitati, consigli), 4.3.4. (Compensi per  ))
(( incarichi speciali), 4.9.1. (Spese di rappresentanza), 4.9.3.   ))
(( (Spese per uffici e servizi particolari), 4.9.4. (Spese per     ))
(( convegni, mostre, ..), 4.9.5. (Relazioni pubbliche, corsi,      ))
(( informazioni e propaganda) e 4.9.10. (Spese di pubblicita') non ))
(( possono essere incrementate nel corso del 1992 rispetto alle    ))
(( previsioni iniziali e negli esercizi successivi potranno essere ))
(( incrementate in misura non superiore al tasso di inflazione     ))
(( programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.  ))
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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             (a) La legge n. 259/1958 reca norme sulla partecipazione
          della  Corte  dei  conti  al   controllo   sulla   gestione
          finanziaria  degli  enti a cui lo Stato contribuisce in via
          ordinaria. Si trascrive il testo dei relativi articoli 4  e
          6:
             "Art.  4.  -  Gli  enti sottoposti alla disciplina della
          presente legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i
          conti consuntivi ed i bilanci  di  esercizio  col  relativo
          conto   dei   profitti  e  delle  perdite  corredati  dalle
          relazioni  dei  rispettivi  organi  amministrativi   e   di
          revisione,   non   oltre   quindici   giorni   dalla   loro
          approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici
          giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario  al  quale
          si riferiscono.
             Egualmente  sono  trasmesse  alla  Corte  dei  conti  le
          relazioni degli organi di revisione che vengano  presentate
          in corso di esercizio".
             "Art.   6.   -   Qualora  la  Corte  dei  conti  ritenga
          insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad  essa
          pervenuti  in  base alle disposizioni degli articoli 4 e 5,
          puo'  chiedere  agli  enti  controllati  ed  ai   Ministeri
          competenti   informazioni,   notizie,   atti   e  documenti
          concernenti le gestioni finanziarie".
             (b) Il comma 3 dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.