Art. 7.
 
            Funzioni del procuratore nazionale antimafia
  1.  Dopo  l'articolo 371 del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
  "Art.  371-bis  ((  (Attivita'  di  coordinamento  del  procuratore
nazionale  antimafia).  -  1.  ))  Il procuratore nazionale antimafia
esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per  i  delitti
indicati  nell'articolo 51 comma 3- bis (a). A tal fine dispone della
direzione  investigativa  antimafia  e   dei   servizi   centrali   e
interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese
a regolarne l'impiego a fini investigativi.
  2.  Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso
nei  confronti  dei  procuratori  distrettuali  al  fine  di  rendere
effettivo  il coordinamento delle attivita' di indagine, di garantire
la funzionalita' dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue di-
verse articolazioni e di assicurare la  completezza  e  tempestivita'
delle investigazioni.
  3.  Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il
procuratore nazionale antimafia, in particolare:
    a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati,  assicura
il  collegamento  investigativo  anche per mezzo dei magistrati della
Direzione nazionale antimafia;
    b) cura, mediante applicazioni temporanee  dei  magistrati  della
Direzione  nazionale  e  delle  direzioni  distrettuali antimafia, la
necessaria flessibilita' e  mobilita'  che  soddisfino  specifiche  e
contingenti esigenze investigative o processuali;
    c)  ai  fini  del coordinamento investigativo e della repressione
dei reati provvede all'acquisizione e  all'elaborazione  di  notizie,
informazioni e dati attinenti alla criminalita' organizzata;
(( d) - e) (soppresse dalla legge di conversione);                 ))
    f)  impartisce  ai  procuratori distrettuali specifiche direttive
alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti  riguardanti
le   modalita'   secondo   le   quali   realizzare  il  coordinamento
nell'attivita' di indagine;
    g) riunisce i procuratori distrettuali  interessati  al  fine  di
risolvere   i   contrasti   che,  malgrado  le  direttive  specifiche
impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o  di  rendere
effettivo il coordinamento;
    h)  dispone  con  decreto  motivato,  reclamabile  al procuratore
generale presso la corte di cassazione, l'avocazione  delle  indagini
preliminari  relative  a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51
comma 3- bis (a) quando non hanno dato esito le riunioni disposte  al
fine  di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non
e' stato possibile a causa della:
    1)  perdurante  e  ingiustificata  inerzia  nella  attivita'   di
indagine;
(( 2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti    ))
(( dall'articolo 371 (a) ai fini del coordinamento delle indagini; ))
(( 3) (soppresso dalla legge di conversione). ))                   ))
  4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo
aver  assunto  sul  luogo  le necessarie informazioni personalmente o
tramite un magistrato della Direzione  nazionale  antimafia  all'uopo
designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia
o  il magistrato da lui designato non puo' delegare per il compimento
degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.".
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             (a) Per il testo dell'art. 51, comma 3- bis, del  codice
          di  procedura  penale  si veda il precedente art. 3; per il
          testo dell'art.  371 del medesimo codice si  veda  la  nota
          (a) all'art. 1.