Art. 3.
  1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art.  2,
nell'esercizio  dei  poteri  di deroga di cui all'art. 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, le regioni di
cui all'art. 1 sono tenute, in relazione alle  specifiche  situazioni
locali,  ad  adottare  i  valori che assicurino l'erogazione di acqua
della migliore qualita' possibile.