Art. 4.
  1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate  nell'ambito  delle
prescrizioni  di  cui  agli  articoli  1  e  2,  e'  subordinato alla
osservanza delle disposizioni  di  cui  all'art.  18,  comma  3,  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  maggio 1988, n. 236,
nonche' a quelle di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5  del  decreto-legge
20  gennaio  1992,  n.  13.  La  mancanza  di conformita' alle citate
disposizioni comporta la decadenza della facolta' di deroga.
  2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle
concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  24  maggio  1988,  n. 236, devono
attenersi alle priorita' di seguito indicate:
    A) nitrati;
    B) fluoro;
    C) ammoniaca, magnesio, manganese, ferro, solfati, sodio, residuo
fisso, sapore, odore, colore.
  3. Gli obiettivi dei piani di intervento  devono  essere  raggiunti
entro tre anni per le priorita' di cui ai parametri indicati ai punti
A)  e  B) ed entro cinque anni per i parametri di cui al punto C) del
comma 2, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
  4. Con i termini temporali di cui al comma 3 decade la possibilita'
di concedere deroghe ai sensi del presente decreto.