Art. 4. 1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, e' subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nonche' a quelle di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 13. La mancanza di conformita' alle citate disposizioni comporta la decadenza della facolta' di deroga. 2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, devono attenersi alle priorita' di seguito indicate: A) nitrati; B) fluoro; C) ammoniaca, magnesio, manganese, ferro, solfati, sodio, residuo fisso, sapore, odore, colore. 3. Gli obiettivi dei piani di intervento devono essere raggiunti entro tre anni per le priorita' di cui ai parametri indicati ai punti A) e B) ed entro cinque anni per i parametri di cui al punto C) del comma 2, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. 4. Con i termini temporali di cui al comma 3 decade la possibilita' di concedere deroghe ai sensi del presente decreto.