Art. 5.
  1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono
trasmessi nel rispetto delle  modalita'  previste  dall'art.  18  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24 maggio 1988, n. 236 e
dall'art. 2 del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 13.
  2.  I  Ministeri   della   sanita'   e   dell'ambiente   effettuano
congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei
piani di intervento.
  Il   presente   decreto   entro  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 20 gennaio 1992
                                  Il Ministro della sanita'
                                         DE LORENZO
Il Ministro dell'ambiente
        RUFFOLO