Art. 5. 1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 e dall'art. 2 del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 13. 2. I Ministeri della sanita' e dell'ambiente effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento. Il presente decreto entro in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 gennaio 1992 Il Ministro della sanita' DE LORENZO Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO