IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415; Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto che il 1 febbraio 1992 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 9,25% emessi con decreto ministeriale 23 gennaio 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1987) ed i buoni del Tesoro poliennali 11%, emessi con decreto ministeriale 27 gennaio 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1988); Visto il proprio decreto 18 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1991, con il quale e' stata disposta, l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1 gennaio 1992/1997; Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1 gennnaio 1992/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11%, nominativi; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1 gennaio 1992/1997, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 95,95%, ed alle medesime altre condizioni e modalita' previste dal decreto ministeriale 18 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1991. L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un "diritto di sottoscrizione". Il "diritto di sottoscrizione" rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni. L'importo indicato nel comma primo del presente articolo e' incrementabile di L. 1.672.200.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 9,25% e 11%, di scadenza 1 febbraio 1992, nominativi. Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, terzo comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 18 dicembre 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralita' posticipate il 1 luglio ed il 1 gennaio di ogni anno di durata del prestito. I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11%, di scadenza 1 febbraio 1992, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1 gennaio 1992.