Art. 18.
  Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni  di
cui  al  presente  decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della
Banca d'Italia e dei suoi  incaricati,  sono  esenti  da  imposte  di
registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
  Ogni  forma  di  pubblicita'  per  l'emissione  dei nuovi titoli e'
esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicita' e
da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa  relativa  si
intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.
  Il  corrispettivo  per  le spedizioni postali dei nuovi titoli alle
sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli  nominativi  consegnati
per  il  rinnovo sara', per quanto dovuto, regolato dal Ministero del
tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.
  Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni  vigenti
in  materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in
carico delle scorte dei  titoli  di  debito  pubblico  e  dei  pieghi
valori.