Art. 5.
  Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la  Banca
d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria
nonche'  le  societa'  di intermediazione mobiliare iscritte all'albo
istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio
1991, n. 1, che esercitano le attivita' indicate nei punti a),  b)  e
c)  dell'art.  1,  comma  1,  della  legge  medesima. Detti operatori
partecipano in  proprio  e  per  conto  di  terzi.  Possono  altresi'
partecipare  gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale
31 dicembre 1990 nel  rispetto  delle  disposizioni  stabilite  dalla
legge 2 gennaio 1991, n. 1.