IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che ha elevato al 9,5 per cento l'aggio ai rivenditori generi di monopolio, ha modificato le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e succes- sive modificazioni, nonche' disposto l'aumento di L. 2.500 a chilogrammo convenzionale del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette con prezzo di vendita fino a L. 110.000 a chilogrammo convenzionale e di L. 5.000 a chilogrammo convenzionale del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette con prezzo di vendita superiore a L. 110.000 a chilogrammo convenzionale; Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente la reiscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati adeguati alle disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco; Visto il decreto ministeriale del 28 novembre 1991 concernente tra l'altro la variazione di inquadramento nella tariffa di vendita di marche di tabacchi lavorati; Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla conseguente riderminazione delle ripartizioni dei prezzi di cui alle tabelle B, C, ed E allegate al decreto ministeriale 2 agosto 1988, alla tabella D allegata al decreto ministeriale 28 aprile 1989 ed alla tabella A allegata la decreto ministeriale 3 gennaio 1992, che fissano le ripartizioni dei prezzi dei tabacchi lavorati ai sensi della predetta legge 7 marzo 1985, n. 76; Ritenuto, altresi', che occorre provvedere alla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle marche di sigarette di produzione nazionale, estere fabbricate su licenza ed estere di provenienza CEE; Decreta: Art. 1. Nelle tabelle, allegati A, B, C, D ed E, che sostituiscono le corrispondenti tabelle allegate ai decreti ministeriali 2 agosto 1988, 28 aprile 1989 e 3 gennaio 1992, e' fissata la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei generi di monopolio per chilogrammo convenzionale.