IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto che il consiglio comunale di Stefanaconi (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 7 luglio 1991, presenta forme di condizionamento di tipo mafioso, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Catanzaro; Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Stefanaconi nonche' il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati; Constatato, altresi', che la chiara contiguita' di alcuni amministratori con la criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato di sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilita' degli organi gestionali; Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Stefanaconi, per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva; Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221; Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Stefanaconi (Catanzaro) e' sciolto per la durata di diciotto mesi.