Art. 2.
  1.  E'  autorizzata  la stampa di speciali modelli di dichiarazione
integrativa   e   di  istanza  di  cui  all'articolo  precedente,  da
utilizzare per la compilazione meccanografica.
  2.  I  modelli  di  cui  al  comma  precedente  vanno riprodotti su
stampati  a  striscia  continua, di formato a pagina singola oppure a
pagina  doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere
tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata
deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: da non staccare". Sul
bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura : "All'atto
della  presentazione  i  due  esemplari  del  modello  devono  essere
separati e privati delle bande laterali di trascinamento".
  3.  I  modelli  di cui al primo comma devono presentare le seguenti
caratteristiche:
    - stampa realizzata con gli stessi colori dei modelli predisposti
dall'Istituto   Poligrafico   e  Zecca  dello  Stato,  oppure  stampa
monocromatica utilizzando:
    - il colore blu di quadricromia, per le dichiarazioni integrative
delle persone fisiche;
    -  il  colore  rosso  medio per le dichiarazioni delle societa' o
associazioni  di  cui all'art. 5 del citato testo unico delle imposte
sui redditi;
    -  il  colore  blu  bronzo per le dichiarazioni integrative delle
societa'  ed  enti  soggetti  all'imposta  sul  reddito delle persone
giuridiche;
    -  il colore verde per le dichiarazioni integrative dei sostituti
di imposta;
    - conformita' di struttura e sequenza con i modelli approvati con
il  presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi
e l'intestazione dei dati richiesti;
    -  dimensioni  identiche a quelle dei modelli editi dall'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato, esclusi gli spazi occupati dalle
bande  laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro
i seguenti limiti:
    a) per il formato a pagina singola:
      larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5
      altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5
    b) per il formato a pagina doppia ripiegabile:
      larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
      altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5
  4.   I  modelli  meccanografici  composti  da  quattro  facciate  e
predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni
indicate  nel  comma  precedente, devono rispettare la sequenza delle
facciate nel seguente ordine:
   - nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;
    - nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.
  5.  Sul  frontespizio  dei  modelli  predisposti ai sensi dei commi
precedenti  devono  essere  stampati  gli estremi del soggetto che ne
cura la stampa e quelli del presente decreto.