Art. 2. 1. E' autorizzata la stampa di speciali modelli di dichiarazione integrativa e di istanza di cui all'articolo precedente, da utilizzare per la compilazione meccanografica. 2. I modelli di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: da non staccare". Sul bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura : "All'atto della presentazione i due esemplari del modello devono essere separati e privati delle bande laterali di trascinamento". 3. I modelli di cui al primo comma devono presentare le seguenti caratteristiche: - stampa realizzata con gli stessi colori dei modelli predisposti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, oppure stampa monocromatica utilizzando: - il colore blu di quadricromia, per le dichiarazioni integrative delle persone fisiche; - il colore rosso medio per le dichiarazioni delle societa' o associazioni di cui all'art. 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi; - il colore blu bronzo per le dichiarazioni integrative delle societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; - il colore verde per le dichiarazioni integrative dei sostituti di imposta; - conformita' di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti; - dimensioni identiche a quelle dei modelli editi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro i seguenti limiti: a) per il formato a pagina singola: larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5 altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5 b) per il formato a pagina doppia ripiegabile: larghezza minima cm 35 - massima cm 42; altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5 4. I modelli meccanografici composti da quattro facciate e predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine: - nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata; - nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata. 5. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere stampati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.