Art. 3.
  1.  Le  dichiarazioni  integrative  e  l'istanza  di cui all'art. 1
devono   eseere   redatte  in  duplice  esemplare,  di  cui  uno  per
l'elaborazione  meccanografica, i quali, debitamente compilati devono
essere  presentati,  esclusivamente  per raccomandata senza avviso di
ricevimento, al'ufficio o al centro di servizio delle imposte dirette
nella  cui  circoscrizione  si trova il domicilio fiscale del soggeto
interessato   al  momento  della  presentazione  della  dichiarazione
integrativa e dell'istanza.
  2.   Sulla   busta   della   raccomandata  vanno  indicati  i  dati
identificativi e il codice fiscale del dichiarante.