Art. 3. 1. Le dichiarazioni integrative e l'istanza di cui all'art. 1 devono eseere redatte in duplice esemplare, di cui uno per l'elaborazione meccanografica, i quali, debitamente compilati devono essere presentati, esclusivamente per raccomandata senza avviso di ricevimento, al'ufficio o al centro di servizio delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggeto interessato al momento della presentazione della dichiarazione integrativa e dell'istanza. 2. Sulla busta della raccomandata vanno indicati i dati identificativi e il codice fiscale del dichiarante.