Art. 4. 1. Le dichiarazioni integrative e l'istanza di cui all'art. 1 producono effetti a condizione che il soggetto interessato esegua regolarmente i versamenti delle imposte, delle ritenute e delle sanzioni in base ed esse dovute, nonche' degli interessi e delle soprattasse di cui all'art. 39, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anteriormente all'inizio della procedura di riscossione coattiva prevista nel titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 2. Gli importi dovuti sulle annualita' definite ai sensi dell'art. 34 della citata legge n. 413 del 1991, se viene chiesta la rateizzazione in um numero massimo di cinque anni ai sensi dell'art. 59, comma 1, della stessa legge, devono essere versati in rate semestrali di eguale importo con scadenza nei mesi di aprile ed ottobre di ciascuno degli anni per i quali e' chiesta la rateizzazione. 3. Nel periodo dal 1 gennaio al 30 aprile 1992 e' sospesa la riscpssione rateale delle somme iscritte a titolo provvisorio, ai sensi degli articoli 15 e 20 del citato decreto n. 602 del 1973, nei ruoli resi esecutivi anteriormente al 1 gennaio 1992. I contribuenti che presentano dichiarazioni integrative possono ottenere la proroga della sospensione della riscossione ai sensi del comma 7 dell'art. 34 della legge n. 413 del 1991.