Art. 4.
  1.  Le  dichiarazioni  integrative  e  l'istanza  di cui all'art. 1
producono  effetti  a  condizione  che il soggetto interessato esegua
regolarmente  i  versamenti  delle  imposte,  delle  ritenute e delle
sanzioni  in  base  ed  esse  dovute, nonche' degli interessi e delle
soprattasse  di  cui  all'art.  39,  comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, anteriormente all'inizio della procedura di riscossione
coattiva prevista nel titolo secondo del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  2.  Gli importi dovuti sulle annualita' definite ai sensi dell'art.
34  della  citata  legge  n.  413  del  1991,  se  viene  chiesta  la
rateizzazione  in um numero massimo di cinque anni ai sensi dell'art.
59,  comma  1,  della  stessa  legge,  devono  essere versati in rate
semestrali  di  eguale  importo  con  scadenza  nei mesi di aprile ed
ottobre   di   ciascuno   degli  anni  per  i  quali  e'  chiesta  la
rateizzazione.
  3.  Nel  periodo  dal  1›  gennaio  al 30 aprile 1992 e' sospesa la
riscpssione  rateale  delle  somme  iscritte a titolo provvisorio, ai
sensi  degli articoli 15 e 20 del citato decreto n. 602 del 1973, nei
ruoli resi esecutivi anteriormente al 1› gennaio 1992. I contribuenti
che  presentano dichiarazioni integrative possono ottenere la proroga
della sospensione della riscossione ai sensi del comma 7 dell'art. 34
della legge n. 413 del 1991.