Art. 5.
  1.  Ai  fini  dell'applicazione del disposto dell'art. 38, comma 2,
quarto  periodo,  della legge n. 413 del 1991, i soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta non co-
incide  con  l'anno  solare  devono  calcolare  i  ricavi presunti in
relazione al periodo d'imposta chiuso nel 1991, sempre che il termine
della  presentazione  della  relativa  dichiarazione  dei redditi sia
scaduto  anteriormente al 30 novembre 1991. Qualora non sussistano le
condizioni  per  l'applicazione  dei  coefficienti  al  detto periodo
d'imposta  i ricavi presunti debbono essere calcolati con riferimento
al  primo  perido  precedente  in  cui  il  soggetto abbia esercitato
l'attivita' durante tutto il periodo d'imposta.
  2.  Ai  fini della determinazione dei ricavi o compensi presunti da
calcolare  sulla  base dei coefficienti, si applicano le disposizioni
contenute  nell'art.  3  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  21 dicembre 1990. Qualora l'ammontare dei compensi o ricavi
dichiarati    risulti    inferiore    agli    ammontari   determinati
induttivamente,  entro il limite di 18 milioni di lire, sulla base di
due   o   piu'   coefficienti,  deve  farsi  riferimento  all'importo
risultante dalla media aritmetica dei detti ammontari.
  3.  Qualora  l'ammontare  dei  ricavi o compensi dichiarati risulti
congruo sulla base dei coefficienti di cui alle tabelle A, B, C, D ed
E  allegate  al  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  21 dicembre 1990, restano in ogni caso dovuti, per ciascuno
dei  periodi  di  imposta  per  i  quali  e'  chiesta  la definizione
automatica,  gli  importi minimi di cui al comma 3 del citato art. 38
della legge n. 413 del 1991.