Art. 5. 1. Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 38, comma 2, quarto periodo, della legge n. 413 del 1991, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta non co- incide con l'anno solare devono calcolare i ricavi presunti in relazione al periodo d'imposta chiuso nel 1991, sempre che il termine della presentazione della relativa dichiarazione dei redditi sia scaduto anteriormente al 30 novembre 1991. Qualora non sussistano le condizioni per l'applicazione dei coefficienti al detto periodo d'imposta i ricavi presunti debbono essere calcolati con riferimento al primo perido precedente in cui il soggetto abbia esercitato l'attivita' durante tutto il periodo d'imposta. 2. Ai fini della determinazione dei ricavi o compensi presunti da calcolare sulla base dei coefficienti, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990. Qualora l'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati risulti inferiore agli ammontari determinati induttivamente, entro il limite di 18 milioni di lire, sulla base di due o piu' coefficienti, deve farsi riferimento all'importo risultante dalla media aritmetica dei detti ammontari. 3. Qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulti congruo sulla base dei coefficienti di cui alle tabelle A, B, C, D ed E allegate al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, restano in ogni caso dovuti, per ciascuno dei periodi di imposta per i quali e' chiesta la definizione automatica, gli importi minimi di cui al comma 3 del citato art. 38 della legge n. 413 del 1991.