Art. 6.
  1.  Ai  fini  della  determinazione delle ritenute o delle maggiori
ritenute relative all'importo o al maggiore importo delle somme o dei
valori   soggetti   a   ritenuta   da  indicare  nella  dichiarazione
integrativa,  il sostituto d'imposta deve applicare, per ogni tipo di
reddito  soggetto a ritenuta, le aliquote vigenti per ciascun periodo
d'imposta.
  2.  Nel caso di pagamenti di somme o valori soggetti a ritenuta con
pluralita' di aliquote, ferma restando la determinazione dell'importo
delle  ritenute ai sensi del comma precedente, il sostituto d'imposta
dovra'  indicare  nella  dichiarazione integrativa, distintamente per
ciascun  periodo d'imposta, l'aliquota media ponderata delle ritenute
applicate.
    Roma, 29 gennaio 1992
                                                 Il Ministro: FORMICA