Art. 6. 1. Ai fini della determinazione delle ritenute o delle maggiori ritenute relative all'importo o al maggiore importo delle somme o dei valori soggetti a ritenuta da indicare nella dichiarazione integrativa, il sostituto d'imposta deve applicare, per ogni tipo di reddito soggetto a ritenuta, le aliquote vigenti per ciascun periodo d'imposta. 2. Nel caso di pagamenti di somme o valori soggetti a ritenuta con pluralita' di aliquote, ferma restando la determinazione dell'importo delle ritenute ai sensi del comma precedente, il sostituto d'imposta dovra' indicare nella dichiarazione integrativa, distintamente per ciascun periodo d'imposta, l'aliquota media ponderata delle ritenute applicate. Roma, 29 gennaio 1992 Il Ministro: FORMICA