Art. 2. I detentori di apparecchi e impianti di cui all'art. 1 provvedono entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto alla etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti fluidi a base di PCB/PCT. In deroga, per le apparecchiature contenenti oli minerali o altri fluidi contaminati da PCB/PCT in quantita' superiori a 100 p.p.m. in peso, gli stessi detentori provvedono alla etichettatura degli apparecchi e impianti entro mesi diciotto dalla data di pubblicazione del presente decreto. Roma, 17 gennaio 1992 Il Ministro della sanita' DE LORENZO Il Ministro dell'interno SCOTTI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MARINI Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO