Art. 2.
  I detentori di apparecchi e impianti di cui all'art.  1  provvedono
entro  sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto alla
etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti fluidi a base di
PCB/PCT.
  In deroga, per le apparecchiature contenenti oli minerali  o  altri
fluidi  contaminati da PCB/PCT in quantita' superiori a 100 p.p.m. in
peso,  gli  stessi  detentori  provvedono  alla  etichettatura  degli
apparecchi e impianti entro mesi diciotto dalla data di pubblicazione
del presente decreto.
   Roma, 17 gennaio 1992
                      Il Ministro della sanita'
                             DE LORENZO
                      Il Ministro dell'interno
                               SCOTTI
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               BODRATO
                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                               MARINI
                      Il Ministro dell'ambiente
                               RUFFOLO