Art. 4. L'amministrazione concede i contributi, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, sulla base delle domande pervenute. La somma disponibile verra' ripartita in due quote equivalenti, destinate la prima in proporzione del numero degli espositori esteri, la seconda in proporzione del numero dei visitatori esteri, registrati dall'ultima edizione delle manifestazioni ammesse a contributo.