Art. 4.
  L'amministrazione concede i contributi,  nei  limiti  dell'apposito
stanziamento di bilancio, sulla base delle domande pervenute.
  La  somma  disponibile  verra'  ripartita in due quote equivalenti,
destinate la prima in proporzione del numero
degli espositori esteri, la seconda in  proporzione  del  numero  dei
visitatori    esteri,    registrati    dall'ultima   edizione   delle
manifestazioni ammesse a contributo.