IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
470, di recepimento della  direttiva  CEE  n.  76/160  relativa  alla
qualita' delle acque di balneazione;
  Visto  l'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164, convertito
nella legge 25 giugno 1985, n. 322;
  Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Sentiti l'Istituto superiore di sanita' ed il  Consiglio  superiore
di sanita';
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Le  norme tecniche di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, sono integrate come segue:
    a) Quando le acque di balneazione sono interessate da  immissioni
(fiumi,  torrenti,  fossi,  canali,  collettori  di  scarico,  ecc.),
qualsiasi ne sia l'andamento  (continuo  o  discontinuo),  la  natura
(civile,  industriale,  agricola, mista) e la portata, e' necessario,
di norma, provvedere  alla  delimitazione  del  tratto  di  costa  da
vietare  alla  balneazione; dovranno, in tal caso, essere fissati due
punti di  campionamento  in  corrispondenza  dei  limiti  della  zona
vietata.  Ove  si  accerti che le predette immissioni non determinano
condizioni di divieto alla  balneazione,  dovra'  essere  fissato  un
punto   di   campionamento   in  corrispondenza  dello  sbocco  della
immissione. Nel caso di condotte sottomarine che scarichino oltre  la
linea   neutra   dovranno   essere   fissati  uno  o  piu'  punti  di
campionamento nella zona balneare  potenzialmente  interessata  dagli
scarichi delle condotte stesse.
    b)  Qualora, ai fini della formulazione del giudizio di idoneita'
delle acque  di  balneazione,  vengano  adottati  i  criteri  di  cui
all'art.  7  del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982,
detti criteri dovranno essere  applicati  per  tutto  il  periodo  di
campionamento  e  ne  dovra'  essere  data comunicazione ai Ministeri
della sanita' e dell'ambiente almeno un  mese  prima  dell'inizio  di
detto periodo.
    c)  Nelle  delibere regionali di cui all'art. 4, comma 1, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982, le  zone
non  idonee alla balneazione saranno delimitate anche a mezzo coordi-
nate geografiche degli estremi calcolate secondo il Sistema  italiano
(Roma - Monte Mario).
  Verranno  segnalati,  sempre  mediante coordinate grografiche degli
estremi e relativa lunghezza, i tratti di costa per i  quali  durante
la   stagione   balneare  dovesse  rendersi  necessaria  la  chiusura
temporanea, e cio' contestualmente alla comunicazione ai sindaci  per
i  provvedimenti  di  competenza.  Con  le  stesse  modalita' saranno
segnalati i provvedimenti di cessazione del divieto  di  balneazione.
Tali comunicazioni dovranno essere effettuate, esclusivamente tramite
la  rete  telematica  esistente,  al  Sistema  informativo  sanitario
centrale. I dati da comunicare sono  quelli  riportati  nell'allegato
modello  (allegato  A)  e  per  la  loro  trasmissione si utilizzera'
l'apposita funzione attivabile dal menu del SIS - G.
    d)  Le  ordinanze  dei  sindaci  di  divieto di balneazione, o di
riapertura dei tratti  di  costa  temporaneamente  vietati,  dovranno
essere  comunicate  tempestivamente  al  Ministero  della sanita', al
Ministero dell'ambiente, alla regione,  al  presidio  multizonale  di
prevenzione,  alla  unita' sanitaria locale competente per territorio
ed alla delegazione di spiaggia.
    Roma, 29 gennaio 1992
                                            Il Ministro della sanita'
                                                   DE LORENZO
Il Ministro dell'ambiente
         RUFFOLO