Art. 2.
  L'importo di cui al precedente  art.  1  sara'  utilizzato  per  il
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2, secondo comma, della
legge  26 marzo 1990, n. 62, in particolare alla valorizzazione della
manifestazione collegata alla  lotteria  nazionale  ed  alla  tutela,
valorizzazione e sviluppo del bacino del lago di Garda.
  Ai   fini   della  realizzazione  delle  suindicate  finalita',  la
Comunita' del Garda presta  garanzia  mediante  polizza  fidejussoria
dell'importo    di    L.    718.354.000,   con   vincolo   a   favore
dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  con  formale
rinuncia  alla  preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice
civile e per la durata di tre anni decorrenti dalla data di emissione
del titolo di pagamento degli utili.
  La Comunita' del Garda presenta, entro  ciascun  anno  finanziario,
idonea  documentazione  a  discarico  delle  somme  impiegate  per la
realizzazione delle suindicate finalita';  la  mancata  realizzazione
delle  finalita'  medesime  entro  tre  anni  successivi alla messa a
disposizione dei fondi, comportera',  salvo  ritardi  determinati  da
cause  di  forza  maggiore,  debitamente  riconosciute, il versamento
delle somme al bilancio dello Stato.