Art. 7. Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto. Il prezzo offerto e' costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 94,95% e dall'ulteriore importo del "diritto di sottoscrizione" che si intende pagare. Tale maggiorazione puo' essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima. Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale. Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.