Art. 3.
  Gli   oneri   per   interessi  relativi  all'anno  1992,  derivanti
dall'emissione  dell'ulteriore  quota   dei   suddetti   certificati,
valutati  in  L.  120.000.000.000,  faranno  carico al capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro  per  l'anno
stesso.
  Restano ferme tutte le altre condizioni e modalita' di emissione di
cui al menzionato decreto del 7 gennaio 1992, salvo per il versamento
del   controvalore   dell'emissione  e  relativi  dietimi  che  sara'
effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 19 febbraio 1992.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 febbraio 1992
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1992
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 237