Art. 10. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono ed abrogano qualsiasi altra precedente disposizione in materia e si applicano anche a tutte le procedure in corso ad esclusione di quelle per le quali - alla data del presente decreto - sia stato gia' comunicato al commissario liquidatore il compenso finale spettante ai sensi dell'art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Roma, 28 gennaio 1992 Il Ministro: MARINI