Art. 10.
  Le  disposizioni  del  presente  decreto  sostituiscono ed abrogano
qualsiasi altra precedente disposizione in  materia  e  si  applicano
anche  a  tutte  le procedure in corso ad esclusione di quelle per le
quali - alla data del presente decreto - sia stato gia' comunicato al
commissario  liquidatore  il  compenso  finale  spettante  ai   sensi
dell'art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
   Roma, 28 gennaio 1992
                                                  Il Ministro: MARINI