Art. 2. Al commissario liquidatore che, per giustificati motivi, cessi dalle funzioni prima della chiusura della procedura liquidatoria, spetta un compenso pari al 70% di quello determinato con gli stessi criteri di cui all'articolo precedente, primo comma, sull'attivo dallo stesso realizzato. Al commissario che abbia provveduto alla formazione dello stato passivo ed al relativo deposito in tribunale, e' corrisposto un compenso supplementare pari ad un terzo di quello previsto al secondo comma dell'art. 1.