Art. 2.
  Al  commissario  liquidatore  che,  per  giustificati motivi, cessi
dalle funzioni prima della  chiusura  della  procedura  liquidatoria,
spetta  un  compenso pari al 70% di quello determinato con gli stessi
criteri di cui  all'articolo  precedente,  primo  comma,  sull'attivo
dallo stesso realizzato.
  Al  commissario  che  abbia  provveduto alla formazione dello stato
passivo ed al relativo  deposito  in  tribunale,  e'  corrisposto  un
compenso supplementare pari ad un terzo di quello previsto al secondo
comma dell'art. 1.