Art. 3.
  Nel caso che la liquidazione coatta amministrativa si chiuda con un
concordato,   il   compenso  dovuto  al  commissario  liquidatore  e'
liquidato  in  base  alle  percentuali   sull'ammontare   dell'attivo
previste  dal  primo  comma  dell'art.  1,  calcolato  sull'ammontare
complessivo  di  quanto  con  il  concordato  viene   attribuito   ai
creditori.
  Al  commissario  e' corrisposto, inoltre, il compenso supplementare
di cui al secondo comma dell'art. 1.