Art. 3. Nel caso che la liquidazione coatta amministrativa si chiuda con un concordato, il compenso dovuto al commissario liquidatore e' liquidato in base alle percentuali sull'ammontare dell'attivo previste dal primo comma dell'art. 1, calcolato sull'ammontare complessivo di quanto con il concordato viene attribuito ai creditori. Al commissario e' corrisposto, inoltre, il compenso supplementare di cui al secondo comma dell'art. 1.