Art. 4. Nel caso in cui, a norma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengano nominati tre commissari liquidatori, il compenso dovuto a ciascuno di loro e' determinato moltiplicando per due il compenso previsto per un solo commissario e dividendo il risultato cosi' ottenuto per tre. Lo stesso criterio si applica anche nei casi previsti dagli articoli 2 e 3 e dal successivo art. 5.