Art. 4.
  Nel  caso  in cui, a norma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo
1942,  n.  267,  vengano  nominati  tre  commissari  liquidatori,  il
compenso  dovuto  a ciascuno di loro e' determinato moltiplicando per
due il compenso previsto per  un  solo  commissario  e  dividendo  il
risultato cosi' ottenuto per tre.
  Lo  stesso  criterio  si  applica  anche  nei  casi  previsti dagli
articoli 2 e 3 e dal successivo art. 5.