Art. 5.
  Qualora  sia  autorizzata la continuazione dell'attivita' economica
dell'impresa in liquidazione coatta  amministrativa,  al  commissario
liquidatore  e'  corrisposto,  oltre ai compensi di cui ai precedenti
articoli, un ulteriore compenso dello 0,25% sull'ammontare dei ricavi
lordi e dello 0,50% sugli utili netti conseguiti durante  l'esercizio
provvisorio.