Art. 5. Qualora sia autorizzata la continuazione dell'attivita' economica dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, al commissario liquidatore e' corrisposto, oltre ai compensi di cui ai precedenti articoli, un ulteriore compenso dello 0,25% sull'ammontare dei ricavi lordi e dello 0,50% sugli utili netti conseguiti durante l'esercizio provvisorio.