Art. 6.
  Il compenso, liquidato a termini delle precedenti disposizioni, non
puo'  essere  inferiore,  nel  suo complesso, ad un milionie di lire,
salvo il caso previsto dalla prima parte dell'art. 2.
  Al commissario liquidatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario
delle spese generali in ragione del 4% sull'importo del compenso  che
gli  viene  liquidato  ai  sensi  dei precedenti articoli, nonche' il
rimborso delle spese vive effettivamente  sostenute,  documentalmente
provate, escluso qualsiasi altro compenso od indennita'.
  Nel  caso  di trasferimento fuori dalla residenza e' corrisposto il
trattamento previsto per  i  dipendenti  dello  Stato  con  qualifica
corrispondente a dirigente generale.
  L'uso  del  mezzo  di  trasporto privato deve essere, in ogni caso,
espressamente  autorizzato  ed  avviene  ad  esclusivo  rischio   del
commissario liquidatore.
  In  tale caso spettano al commissario liquidatore il rimborso delle
spese autostradali documentate, nonche' del carburante, nella  misura
di  un quinto del prezzo massimo al litro della benzina per il numero
dei chilometri effettivamente percorsi.
  Il compenso e il rimborso delle spese sono a  totale  carico  della
procedura,  salvo quanto previsto dalla legge 17 luglio 1975, n. 400,
in caso di mancanza o insufficienza di attivita', per raggiungere  il
compenso minimo di cui al primo comma.