Art. 6. Il compenso, liquidato a termini delle precedenti disposizioni, non puo' essere inferiore, nel suo complesso, ad un milionie di lire, salvo il caso previsto dalla prima parte dell'art. 2. Al commissario liquidatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 4% sull'importo del compenso che gli viene liquidato ai sensi dei precedenti articoli, nonche' il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso od indennita'. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza e' corrisposto il trattamento previsto per i dipendenti dello Stato con qualifica corrispondente a dirigente generale. L'uso del mezzo di trasporto privato deve essere, in ogni caso, espressamente autorizzato ed avviene ad esclusivo rischio del commissario liquidatore. In tale caso spettano al commissario liquidatore il rimborso delle spese autostradali documentate, nonche' del carburante, nella misura di un quinto del prezzo massimo al litro della benzina per il numero dei chilometri effettivamente percorsi. Il compenso e il rimborso delle spese sono a totale carico della procedura, salvo quanto previsto dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, in caso di mancanza o insufficienza di attivita', per raggiungere il compenso minimo di cui al primo comma.