Art. 7. Nel corso della procedura, contestualmente ai riparti parziali ai creditori, sono disposti acconti sul compenso finale calcolati in base all'attivo realizzato. Possono, altresi', essere disposti, su richiesta del commissario liquidatore, ulteriori acconti sul compenso per una sola volta all'anno, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attivita' prestata. Gli acconti di cui al primo ed al secondo comma non possono eccedere complessivamente il 60% del compenso calcolato in base alle percentuali di cui al primo comma dell'art. 1 sull'attivo effettivamente realizzato al momento della determinazione del singolo acconto.