Art. 7.
  Nel  corso  della procedura, contestualmente ai riparti parziali ai
creditori, sono disposti acconti sul  compenso  finale  calcolati  in
base all'attivo realizzato.
  Possono,  altresi',  essere  disposti, su richiesta del commissario
liquidatore, ulteriori  acconti  sul  compenso  per  una  sola  volta
all'anno,  tenendo  conto  dei  risultati  ottenuti  e dell'attivita'
prestata.
  Gli acconti di cui  al  primo  ed  al  secondo  comma  non  possono
eccedere  complessivamente il 60% del compenso calcolato in base alle
percentuali  di  cui  al  primo   comma   dell'art.   1   sull'attivo
effettivamente realizzato al momento della determinazione del singolo
acconto.