Art. 8.
  I  membri  del  comitato di sorveglianza nominati a norma dell'art.
198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno diritto, oltre  al
rimborso  delle  spese sostenute da liquidarsi con gli stessi criteri
vigenti per i commissari  liquidatori,  ad  un  compenso  forfettario
annuo  di  lire  un  milione  e  ad  un gettone di presenza, per ogni
riunione effettivamente convocata, di lire centomila.
  Il presidente ha diritto, in ogni caso, alla  maggiorazione  di  un
quinto del compenso annuo e del gettone.
  Il  compenso,  il  gettone  di  presenza e le spese del comitato di
sorveglianza sono a totale carico della procedura.