Art. 8. I membri del comitato di sorveglianza nominati a norma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute da liquidarsi con gli stessi criteri vigenti per i commissari liquidatori, ad un compenso forfettario annuo di lire un milione e ad un gettone di presenza, per ogni riunione effettivamente convocata, di lire centomila. Il presidente ha diritto, in ogni caso, alla maggiorazione di un quinto del compenso annuo e del gettone. Il compenso, il gettone di presenza e le spese del comitato di sorveglianza sono a totale carico della procedura.