Art. 9.
  Il   compenso  dovuto  al  commissario  liquidatore,  anche  se  la
liquidazione coatta amministrativa si chiude con  il  concordato,  e'
liquidato  ad istanza del commissario con decisione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale,  secondo  le  norme  del  presente
decreto.
  Alla  liquidazione  del compenso si procede dopo l'approvazione del
rendiconto finale e, del caso, dopo l'esecuzione del concordato.