Art. 9. Il compenso dovuto al commissario liquidatore, anche se la liquidazione coatta amministrativa si chiude con il concordato, e' liquidato ad istanza del commissario con decisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo le norme del presente decreto. Alla liquidazione del compenso si procede dopo l'approvazione del rendiconto finale e, del caso, dopo l'esecuzione del concordato.