Art. 10 DEROGHE 1. Per le piscine a servizio di comunita' quali condomini, multiproprieta', alberghi, camping, circoli sportivi, villaggi turistici, scuole, caserme ed altre istituzioni similari, possono essere adottate deroghe per quanto concerne le indicazioni dei commi 5 e 6 dell'art. 3 purche' sia comunque garantito l'accesso ai mezzi di servizio e di soccorso; inoltre si puo' prescindere dalla presenza dell'atrio di ingresso purche' l'accesso alla piscina sia rispondente alle norme di sicurezza vigenti e proporzionato al numero dei possibili utenti. 2. Per le piscine in strutture di tipo residenziale il numero dei posti spogliatoio puo' essere ridotto del 50% e nella stessa misura puo' essere ridotto il dimensionamento dei servizi igienici. 3. Nel registro per il controllo della gestione puo' prescindersi dall'indicare il numero dei frequentatori presenti nelle aree di attivita' natatoria di balneazione rilevante ogni due ore di funzionamento.