Art. 10
                               DEROGHE
 
1. Per le piscine a servizio di comunita' quali condomini,
   multiproprieta', alberghi,  camping,  circoli  sportivi,  villaggi
   turistici,  scuole, caserme ed altre istituzioni similari, possono
   essere adottate deroghe per quanto  concerne  le  indicazioni  dei
   commi  5  e 6 dell'art. 3 purche' sia comunque garantito l'accesso
   ai mezzi di servizio e di soccorso; inoltre  si  puo'  prescindere
   dalla  presenza  dell'atrio  di  ingresso  purche'  l'accesso alla
   piscina  sia  rispondente  alle  norme  di  sicurezza  vigenti   e
   proporzionato al numero dei possibili utenti.
 
2. Per le piscine in strutture di tipo residenziale il numero dei
   posti  spogliatoio  puo'  essere  ridotto  del  50% e nella stessa
   misura  puo'  essere  ridotto  il  dimensionamento   dei   servizi
   igienici.
 
3. Nel registro per il controllo della gestione puo' prescindersi
   dall'indicare  il  numero dei frequentatori presenti nelle aree di
   attivita' natatoria di  balneazione  rilevante  ogni  due  ore  di
   funzionamento.