Art. 2
             DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE
 
1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione
   che  comporti  la  presenza  di  uno  o  piu'  bacini  artificiali
   utilizzati   per  attivita'  ricercative,  formative,  sportive  e
   terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.
 
2. Ai fini del presente atto le piscine sono classificate in base ai
   seguenti criteri: caratteristiche strutturali ed ambientali,  tipo
   di utilizzazione, destinazione.
 
3. In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine
   si  distinguono in: a) piscine scoperte se costituite da complessi
   con uno o piu' bacini artificiali non  confinati  entro  strutture
   chiuse  permanenti;  b) piscine coperte se costituite da complessi
   con uno o piu' bacini artificiali confinati entro strutture chiuse
   permanenti; c) piscine di tipo misto se  costituite  da  complessi
   con  uno o piu' bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili
   contemporaneamente; d) piscine di tipo convertibile se  costituite
   da complessi con uno o piu' bacini artificiali nei quali gli spazi
   destinati  alle  attivita'  possono  essere  aperti  o  chiusi  in
   relazione alle condizioni atmosferiche.
 
4. In base alla loro utilizzazione si individuano nelle varie
   tipologie di piscine i seguenti tipi di vasche: a) le  vasche  per
   nuotatori  sono quelle aventi requisiti che consentono l'esercizio
   delle attivita' natatorie in conformita' al genere ed  al  livello
   di  prestazioni  per le quali e' destinata la piscina nel rispetto
   delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della  Feder-
   ation  Internationale  de  Natation  Amateur  (FINA)  vigenti, per
   quanto concerne le vasche agonistiche. La profondita' deve  essere
   non  inferiore  a  m  1,10;  b)  le  vasche per tuffi ed attivita'
   subacque sono quelle aventi requisiti che  consentono  l'esercizio
   delle  attivita'  in  conformita'  al  genere  ed  al  livello  di
   prestazioni per le quali e'  destinata  la  piscina  nel  rispetto
   delle  norme delle Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Feder-
   ation Internationale de Natation Amateur (FINA) vigenti per quanto
   concerne i tuffi; c) le vasche ricreative e  di  addestramento  al
   nuoto sono quelle aventi requisiti morfologici e funzionali che le
   rendono  idonee  per il gioco, la balneazione e le attivita' form-
   ative ed educative  propedeutiche  all'esercizio  delle  attivita'
   natatorie.  La  profondita'  massima deve essere non superiore a m
   1,10 per almeno 1/3 della superficie della vasca; d) le vasche per
   bambini sono quelle aventi requisiti morfologici e funzionali  che
   le  rendono  idonee per la balneazione dei bambini. La profondita'
   massima  deve  essere  non  superiore  a  m  0,60;  e)  le  vasche
   polifunzionali  sono  quelle aventi caratteristiche morfologiche e
   funzionali che  consentono  l'uso  contemporaneo  del  bacino  per
   attivita' differenti o che posseggono requisiti di convertibilita'
   che  le  rendono  idonee  ad  usi diversi; f) le vasche ricreative
   attrezzate sono  quelle  con  attrezzature  accessorie  prevalenti
   quali  acquascivoli,  sistemi di formazione di onde, fondi mobili,
   pareti mobili, etc.; g)  le  vasche  per  usi  riabilitativi  sono
   quelle aventi requisiti morfologici e funzionali nonche' dotazione
   di  attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attivita'
   riabilitative  e  rieducative   sotto   il   controllo   sanitario
   specialistico; h) le vasche per usi curativi e termali sono quelle
   nelle  quali  l'acqua  viene  utilizzata come mezzo terapeutico in
   relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche intrinseche e/o
   alle modalita' con cui viene in  contatto  dei  bagnanti  e  nelle
   quali  l'esercizio  delle  attivita'  balneatorie viene effettuato
   sotto il controllo sanitario specialistico. Le  piscine  destinate
   ad  usi  curativi  e  termali  o  riabilitativi non possono essere
   utilizzate anche per attivita' ricreative, formative o sportive.
 
5. In base alla loro destinazione le piscine si distinguono in
   piscine di uso pubblico e piscine di  uso  privato.  Di  norma  le
   piscine  sono  di uso pubblico; sono di uso privato quelle piscine
   facenti parte di unita' abitative mono o bifamiliari il  cui  uso,
   sotto  la  responsabilita'  del  proprietario  o  dei  proprietari
   congiuntamente, sia limitato ai componenti della  famiglia  ed  ai
   loro ospiti.