Art. 2 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE 1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o piu' bacini artificiali utilizzati per attivita' ricercative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi. 2. Ai fini del presente atto le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: caratteristiche strutturali ed ambientali, tipo di utilizzazione, destinazione. 3. In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono in: a) piscine scoperte se costituite da complessi con uno o piu' bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti; b) piscine coperte se costituite da complessi con uno o piu' bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti; c) piscine di tipo misto se costituite da complessi con uno o piu' bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili contemporaneamente; d) piscine di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o piu' bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attivita' possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche. 4. In base alla loro utilizzazione si individuano nelle varie tipologie di piscine i seguenti tipi di vasche: a) le vasche per nuotatori sono quelle aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attivita' natatorie in conformita' al genere ed al livello di prestazioni per le quali e' destinata la piscina nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Feder- ation Internationale de Natation Amateur (FINA) vigenti, per quanto concerne le vasche agonistiche. La profondita' deve essere non inferiore a m 1,10; b) le vasche per tuffi ed attivita' subacque sono quelle aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attivita' in conformita' al genere ed al livello di prestazioni per le quali e' destinata la piscina nel rispetto delle norme delle Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Feder- ation Internationale de Natation Amateur (FINA) vigenti per quanto concerne i tuffi; c) le vasche ricreative e di addestramento al nuoto sono quelle aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco, la balneazione e le attivita' form- ative ed educative propedeutiche all'esercizio delle attivita' natatorie. La profondita' massima deve essere non superiore a m 1,10 per almeno 1/3 della superficie della vasca; d) le vasche per bambini sono quelle aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per la balneazione dei bambini. La profondita' massima deve essere non superiore a m 0,60; e) le vasche polifunzionali sono quelle aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attivita' differenti o che posseggono requisiti di convertibilita' che le rendono idonee ad usi diversi; f) le vasche ricreative attrezzate sono quelle con attrezzature accessorie prevalenti quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, pareti mobili, etc.; g) le vasche per usi riabilitativi sono quelle aventi requisiti morfologici e funzionali nonche' dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attivita' riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico; h) le vasche per usi curativi e termali sono quelle nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche intrinseche e/o alle modalita' con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attivita' balneatorie viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico. Le piscine destinate ad usi curativi e termali o riabilitativi non possono essere utilizzate anche per attivita' ricreative, formative o sportive. 5. In base alla loro destinazione le piscine si distinguono in piscine di uso pubblico e piscine di uso privato. Di norma le piscine sono di uso pubblico; sono di uso privato quelle piscine facenti parte di unita' abitative mono o bifamiliari il cui uso, sotto la responsabilita' del proprietario o dei proprietari congiuntamente, sia limitato ai componenti della famiglia ed ai loro ospiti.