Art. 4 ELEMENTI FUNZIONALI DEL COMPLESSO PISCINA 1. Nel complesso piscina si individuano i seguenti elementi funzionali: sezione attivita' natatorie e di balneazione, sezione servizi, sezione impianti tecnici, sezione pubblico, sezione attivita' ausiliarie. 2. Per sezione di attivita' natatorie e di balneazione si intende l'insieme delle vasche e degli spazi di pertinenza direttamente interessati alle suddette attivita'. Essa comprende: le vasche, gli spazi perimetrali intorno alle vasche, gli spazi direttamente connessi a quelli per le attivita' natatorie e di balneazione, secondo quanto riportato nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente atto. 3. Tutte le piscine debbono essere dotate di idonei servizi di uso esclusivo ed adeguati alle esigenze funzionali dell'impianto secondo quanto riportato nell'allegato 2, che fa parte integrante del presente atto. 4. Tutte le piscine devono essere dotate di idonei impianti tecnici secondo quanto riportato nell'allegato 3, che fa parte integrante del presente atto. 5. Ove sia presente una sezione per il pubblico comprendente atrio, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici, le aree ed i percorsi destinati al pubblico debbono essere indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori delle vasche. Per quanto riguarda le caratteristiche dell'area destinata al pubblico vanno rispettate le norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'Interno. Nel caso di contiguita' tra l'area riservata al pubblico e quella destinata ai frequentatori delle vasche va previsto un elemento di separazione in grado di evitare passaggi incontrollati attraverso le due zone. E' necessario inoltre evitare che le acque di lavaggio delle superfici destinate al pubblico possano refluire verso l'area di pertinenza dei frequentatori; a questo scopo si devono adottare opportuni sistemi di intercettazione per il convogliamento e la raccolta delle acque di lavaggio. 6. Ove sia prevista una sezione per servizi ausiliari comprendente aree per attivita' sportive (diverse da quelle natatorie) per il ristoro (bar, tavola calda, etc.), spazi per attivita' ricreative e culturali, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ed altre attivita' complementari, la stessa deve essere strutturata per uso esclusivo o del pubblico o dei frequentatori delle vasche. Sono ammessi servizi ausiliari di uso comune solo nel caso che vi sia una netta separazione tra i settori utilizzati dalle due categorie sopra citate senza alcuna interferenza dei relativi percorsi. 7. Nell'ambito delle zone funzionali relative a: sezione delle attivita' natatorie e di balneazione, sezione servizi, sezione pubblico, sezione servizi ausiliari, deve essere garantita la fruibilita' da parte di portatori di handicap. A tale fine, come previsto dalla vigente normativa, non debbono esistere barriere architettoniche di alcun genere.