Art. 4
              ELEMENTI FUNZIONALI DEL COMPLESSO PISCINA
 
1. Nel complesso piscina si individuano i seguenti elementi
   funzionali: sezione attivita' natatorie e di balneazione,  sezione
   servizi,  sezione  impianti  tecnici,  sezione  pubblico,  sezione
   attivita' ausiliarie.
 
2. Per sezione di attivita' natatorie e di balneazione si intende
   l'insieme delle vasche e degli spazi  di  pertinenza  direttamente
   interessati  alle  suddette  attivita'. Essa comprende: le vasche,
   gli spazi perimetrali intorno alle vasche, gli spazi  direttamente
   connessi  a  quelli  per  le attivita' natatorie e di balneazione,
   secondo quanto riportato nell'allegato 1, che fa parte  integrante
   del presente atto.
 
3. Tutte le piscine debbono essere dotate di idonei servizi di uso
   esclusivo  ed  adeguati  alle  esigenze  funzionali  dell'impianto
   secondo quanto riportato nell'allegato 2, che fa parte  integrante
   del presente atto.
 
4. Tutte le piscine devono essere dotate di idonei impianti tecnici
   secondo  quanto riportato nell'allegato 3, che fa parte integrante
   del presente atto.
 
5. Ove sia presente una sezione per il pubblico comprendente atrio,
   posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici,  le  aree
   ed  i percorsi destinati al pubblico debbono essere indipendenti e
   separati da quelli destinati ai frequentatori  delle  vasche.  Per
   quanto riguarda le caratteristiche dell'area destinata al pubblico
   vanno  rispettate  le  norme  di  sicurezza  emanate dal Ministero
   dell'Interno.  Nel caso di contiguita'  tra  l'area  riservata  al
   pubblico  e  quella  destinata  ai  frequentatori  delle vasche va
   previsto un elemento di separazione in grado di  evitare  passaggi
   incontrollati  attraverso  le  due  zone.  E'  necessario  inoltre
   evitare che le acque di  lavaggio  delle  superfici  destinate  al
   pubblico   possano   refluire   verso  l'area  di  pertinenza  dei
   frequentatori; a questo scopo si devono adottare opportuni sistemi
   di intercettazione per il convogliamento e la raccolta delle acque
   di lavaggio.
 
6. Ove sia prevista una sezione per servizi ausiliari comprendente
   aree per attivita' sportive (diverse da quelle natatorie)  per  il
   ristoro  (bar, tavola calda, etc.), spazi per attivita' ricreative
   e culturali, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ed  altre
   attivita' complementari, la stessa deve essere strutturata per uso
   esclusivo  o  del  pubblico o dei frequentatori delle vasche. Sono
   ammessi servizi ausiliari di uso comune solo nel caso che  vi  sia
   una netta separazione tra i settori utilizzati dalle due categorie
   sopra citate senza alcuna interferenza dei relativi percorsi.
 
7. Nell'ambito delle zone funzionali relative a: sezione delle
   attivita'  natatorie  e  di  balneazione, sezione servizi, sezione
   pubblico, sezione servizi  ausiliari,  deve  essere  garantita  la
   fruibilita'  da  parte di portatori di handicap. A tale fine, come
   previsto dalla vigente normativa, non  debbono  esistere  barriere
   architettoniche di alcun genere.