Art. 6 DOTAZIONE DI PERSONALE, DI ATTREZZATURE E MATERIALI 1. Ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalita' delle piscine si individuano le seguenti figure professionali di operatori: a) responsabile della piscina, b) assistente bagnanti, c) addetto agli impianti tecnologici, d) personale per le prestazioni di primo soccorso. 2. Il responsabile della piscina risponde giuridicamente ed amministrativamente della gestione dell'impianto. Durante il periodo di funzionamento della piscina deve essere assicurata la presenza del responsabile o di altra persona all'uopo incaricata. 3. L'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della nomativa vigente, vigila, ai fini della sicurezza, sulle attivita' che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovra' essere assicurata la presenza continua di almeno due assistenti bagnanti. Per vasche con specchi d'acqua fino a 100 metri quadrati di superficie e' necessaria la presenza, a bordo vasca di almeno un assistente bagnanti. Per vasche con specchi d'acqua di superficie maggiore dovra' essere prevista la presenza continua, a bordo vasca, di assistenti bagnanti aggiuntivi in ragione di una unita' per ogni 600 metri quadrati di superficie o frazione. Nel periodo di utilizzazione delle vasche per corsi di addestramento, allenamento sportivo o gare e' sufficiente la presenza al bordo vasca degli istruttori e/o allenatori, purche' abilitati alle operazioni di salvataggio e primo soccorso ed in numero almeno pari a quello richiesto dalle dimensioni della vasca. 4. L'addetto agli impianti tecnologici ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti. Il sopracitato compito puo' essere assicurato anche con appositi contratti da ditte esterne che garantiscano un pronto intervento. 5. Le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate, durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto, da personale della piscina che dovra' essere all'uopo formato, attraverso uno specifico addestramento teorico-pratico, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia sia nazionali che regionali. Ove la distanza della piscina da una struttura pubblica di pronto soccorso sia tale da non garantire un rapido intervento, potranno essere stipulate apposite convenzioni con medici e/o con strutture sanitarie che garantiscano la rapidita' dell'intervento. 6. Nel locale di primo soccorso i farmaci di primo impiego e il materiale di medicazione devono risultare completamente disponibili ed immediatamente utilizzabili; le apparecchiature mediche devono essere mantenute sempre in efficienza ed essere revisionate almeno una volta al mese. In particolare si deve assicurare la disponibilita' di almeno: a) farmaci di primo impiego atti a far fronte a condizioni critiche rapidamente controllabili; b) materiali di medicazione; c) strumentario per intervento di primo soccorso (pallone Ambu, apribocca, bombola di ossigeno, coperta, sfigmomanometro); d) lettino medico; e) barella a cucchiaio. 7. In adiacenza del bordo vasca devono essere posti a disposizione, per un loro pronto impiego, salvagenti regolamentari dotati di fune di recupero. 8. I materiali per la pulizia, per la disinfezione ambientale ed i prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua devono essere conservati in appositi locali asciutti ed aerati. I prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua devono essere conservati nelle loro confezioni originali. I materiali di consumo debbono risultare approvvigionati in quantita' tale da assicurare in qualsiasi momento una scorta sufficiente a coprire le esigenze di impiego per un periodo non inferiore a dieci giorni di esercizio.