Art. 6
         DOTAZIONE DI PERSONALE, DI ATTREZZATURE E MATERIALI
 
1. Ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalita' delle
   piscine  si  individuano  le  seguenti  figure  professionali   di
   operatori:  a) responsabile della piscina, b) assistente bagnanti,
   c)   addetto  agli  impianti  tecnologici,  d)  personale  per  le
   prestazioni di primo soccorso.
 
2. Il responsabile della piscina risponde giuridicamente ed
   amministrativamente  della  gestione  dell'impianto.  Durante   il
   periodo  di  funzionamento della piscina deve essere assicurata la
   presenza del responsabile o di altra persona all'uopo incaricata.
 
3. L'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e
   di primo soccorso ai sensi della nomativa vigente, vigila, ai fini
   della sicurezza, sulle attivita' che si svolgono in vasca e  negli
   spazi  perimetrali  intorno  alla  vasca.  In  ogni piscina dovra'
   essere assicurata la presenza continua di  almeno  due  assistenti
   bagnanti.    Per  vasche  con  specchi  d'acqua  fino  a 100 metri
   quadrati di superficie e' necessaria la presenza, a bordo vasca di
   almeno un assistente bagnanti. Per vasche con specchi  d'acqua  di
   superficie maggiore dovra' essere prevista la presenza continua, a
   bordo  vasca,  di assistenti bagnanti aggiuntivi in ragione di una
   unita' per ogni 600 metri quadrati di superficie o  frazione.  Nel
   periodo  di utilizzazione delle vasche per corsi di addestramento,
   allenamento sportivo o gare e' sufficiente la  presenza  al  bordo
   vasca  degli  istruttori  e/o  allenatori,  purche' abilitati alle
   operazioni di salvataggio e primo soccorso  ed  in  numero  almeno
   pari a quello richiesto dalle dimensioni della vasca.
 
4. L'addetto agli impianti tecnologici ha il compito di garantire il
   corretto funzionamento degli impianti. Il sopracitato compito puo'
   essere  assicurato  anche  con appositi contratti da ditte esterne
   che garantiscano un pronto intervento.
 
5. Le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate, durante
   tutto il periodo  di  funzionamento  dell'impianto,  da  personale
   della  piscina  che dovra' essere all'uopo formato, attraverso uno
   specifico addestramento teorico-pratico, in ossequio alle  vigenti
   disposizioni  in  materia  sia  nazionali  che  regionali.  Ove la
   distanza  della  piscina  da  una  struttura  pubblica  di  pronto
   soccorso  sia tale da non garantire un rapido intervento, potranno
   essere stipulate apposite convenzioni con medici e/o con strutture
   sanitarie che garantiscano la rapidita' dell'intervento.
 
6. Nel locale di primo soccorso i farmaci di primo impiego e il
   materiale   di   medicazione   devono   risultare    completamente
   disponibili  ed  immediatamente  utilizzabili;  le apparecchiature
   mediche devono essere mantenute sempre  in  efficienza  ed  essere
   revisionate  almeno  una  volta  al  mese.  In particolare si deve
   assicurare la  disponibilita'  di  almeno:  a)  farmaci  di  primo
   impiego  atti  a  far  fronte  a  condizioni  critiche rapidamente
   controllabili; b) materiali di medicazione;  c)  strumentario  per
   intervento  di primo soccorso (pallone Ambu, apribocca, bombola di
   ossigeno, coperta, sfigmomanometro); d) lettino medico; e) barella
   a cucchiaio.
 
7. In adiacenza del bordo vasca devono essere posti a disposizione,
   per un loro pronto impiego,  salvagenti  regolamentari  dotati  di
   fune di recupero.
 
8. I materiali per la pulizia, per la disinfezione ambientale ed i
   prodotti  chimici  impiegati  per il trattamento dell'acqua devono
   essere  conservati  in  appositi  locali  asciutti  ed  aerati.  I
   prodotti  chimici  impiegati  per il trattamento dell'acqua devono
   essere conservati nelle loro confezioni originali. I materiali  di
   consumo  debbono  risultare  approvvigionati  in quantita' tale da
   assicurare in qualsiasi momento una scorta sufficiente  a  coprire
   le esigenze di impiego per un periodo non inferiore a dieci giorni
   di esercizio.