Art. 8
                              CONTROLLI
 
1. Nella piscina devono essere predisposti opportuni controlli per la
   verifica del corretto funzionamento del complesso. Vanno  distinti
   i  controlli eseguiti a cura del responsabile della gestione della
   piscina e quelli di competenza dell'autorita' sanitaria.
 
2. Oltre a garantire l'osservanza di quanto previsto all'articolo 7
   il responsabile della gestione della piscina deve curare la tenuta
   di un registro relativo  a  ciascuna  vasca  dell'impianto.  Detto
   registro  deve  essere  quotidianamente aggiornato, conservato per
   due anni  dall'ultima  annotazione  all'interno  della  piscina  e
   disponibile  in  caso di controllo e/o ispezione. In tale registro
   oltre alle caratteristiche tecnico funzionali  dell'impianto  (con
   dati  relativi  alle  dimensioni  e volume di ogni vasca, numero e
   tipi di filtri con le relative caratteristiche, numero, potenza  e
   portata  delle  pompe,  sostanze  utilizzate  per  il  trattamento
   dell'acqua) debbono essere giornalmente riportati i seguenti dati:
   a) i risultati delle analisi di cui all'allegato 5, punto 1.2.5.1,
   che fa parte integrante del presente atto;
   b) il numero dei frequentatori presenti nelle areee  di  attivita'
   natatoria e di balneazione rilevato ogni due ore di funzionamento;
   c)  il numero totale giornaliero di frequentatori; d) la quantita'
   giornaliera di acqua di reintegro; e) il periodo di  funzionamento
   di  ciascuna  pompa e di ciascun filtro con corrispondenti dati di
   flusso idrico; f) la quantita' totale  giornaliera  delle  singole
   sostanze  utilizzate  per  il  trattamento  dell'acqua  e  per  la
   disinfezione di superfici. In caso di  registrazione  in  continuo
   dei valori dei parametri, le relative registrazioni debbono essere
   conservate per almeno un anno.
 
3. L'Autorita' sanitaria competente, con frequenza almeno mensile,
   deve  accertare:  a)  che l'acqua di immissione e l'acqua in vasca
   posseggano i requisiti previsti nell'allegato 4 per ogni parametro
   considerato. A questo fine i prelievi  devono  essere  effettuati:
   dai   rubinetti   predisposti   per   il  prelievo  dell'acqua  di
   immissione;  nella  vasca  a  circa  cm  40-50   dal   bordo,   in
   corrispondenza della zona di ripresa dell'acqua, sia in superficie
   che  ad  una  profondita'  tra i 20 ed i 30 cm. Negli impianti con
   piu' vasche i prelievi vanno effettuati  in  ogni  vasca.  Qualora
   l'acqua   di   approvvigionamento   non   provenga   dal  pubblico
   acquedotto, sull'acqua stessa debbono essere effettuati  controlli
   di  potabilita' con frequenza almeno annuale; b) che le condizioni
   del complesso siano igienicamente soddisfacenti e corrispondenti a
   quanto prescritto nel presente atto. In particolare devono  essere
   controllate le condizioni igienico-ambientale del pronto soccorso,
   della   sezione   attivita'  natatorie  e  di  balneazione,  degli
   spogliatoi, dei gabinetti, delle docce, dei lavabi e dei  relativi
   arredi;  deve  essere  altresi'  accertata  la  disponibilita' del
   materiale di consumo: carta igienica, sapone liquido etc;  c)  che
   le   componenti   impiantistiche   del   trattamento  acqua  e  le
   apparecchiature  automatiche  di  controllo  e  regolazione  siano
   regolarmente funzionanti; d) che siano disponibili  ed  efficienti
   materiali  ed  attrezzature per le prestazioni di pronto soccorso;
   e) che siano  disponibili  ed  efficienti  le  attrezzature  ed  i
   materiali  per  la  pulizia  e la disinfezione degli ambienti e le
   sostanze per il trattamento dell'acqua di immissione in vasca;  f)
   che  siano  disponibili  le  scorte dei materiali di consumo nella
   quantita' stabilita nel presente provvedimento; g) che  i  ricicli
   ed i rinnovi dell'acqua siano attuati secondo quanto stabilito nel
   presente  atto  rilevandone  l'entita'  sui dispositivi installati
   allo scopo; h) che  i  registri  di  gestione  siano  regolarmente
   compilati ed aggiornati.