Art. 8 CONTROLLI 1. Nella piscina devono essere predisposti opportuni controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso. Vanno distinti i controlli eseguiti a cura del responsabile della gestione della piscina e quelli di competenza dell'autorita' sanitaria. 2. Oltre a garantire l'osservanza di quanto previsto all'articolo 7 il responsabile della gestione della piscina deve curare la tenuta di un registro relativo a ciascuna vasca dell'impianto. Detto registro deve essere quotidianamente aggiornato, conservato per due anni dall'ultima annotazione all'interno della piscina e disponibile in caso di controllo e/o ispezione. In tale registro oltre alle caratteristiche tecnico funzionali dell'impianto (con dati relativi alle dimensioni e volume di ogni vasca, numero e tipi di filtri con le relative caratteristiche, numero, potenza e portata delle pompe, sostanze utilizzate per il trattamento dell'acqua) debbono essere giornalmente riportati i seguenti dati: a) i risultati delle analisi di cui all'allegato 5, punto 1.2.5.1, che fa parte integrante del presente atto; b) il numero dei frequentatori presenti nelle areee di attivita' natatoria e di balneazione rilevato ogni due ore di funzionamento; c) il numero totale giornaliero di frequentatori; d) la quantita' giornaliera di acqua di reintegro; e) il periodo di funzionamento di ciascuna pompa e di ciascun filtro con corrispondenti dati di flusso idrico; f) la quantita' totale giornaliera delle singole sostanze utilizzate per il trattamento dell'acqua e per la disinfezione di superfici. In caso di registrazione in continuo dei valori dei parametri, le relative registrazioni debbono essere conservate per almeno un anno. 3. L'Autorita' sanitaria competente, con frequenza almeno mensile, deve accertare: a) che l'acqua di immissione e l'acqua in vasca posseggano i requisiti previsti nell'allegato 4 per ogni parametro considerato. A questo fine i prelievi devono essere effettuati: dai rubinetti predisposti per il prelievo dell'acqua di immissione; nella vasca a circa cm 40-50 dal bordo, in corrispondenza della zona di ripresa dell'acqua, sia in superficie che ad una profondita' tra i 20 ed i 30 cm. Negli impianti con piu' vasche i prelievi vanno effettuati in ogni vasca. Qualora l'acqua di approvvigionamento non provenga dal pubblico acquedotto, sull'acqua stessa debbono essere effettuati controlli di potabilita' con frequenza almeno annuale; b) che le condizioni del complesso siano igienicamente soddisfacenti e corrispondenti a quanto prescritto nel presente atto. In particolare devono essere controllate le condizioni igienico-ambientale del pronto soccorso, della sezione attivita' natatorie e di balneazione, degli spogliatoi, dei gabinetti, delle docce, dei lavabi e dei relativi arredi; deve essere altresi' accertata la disponibilita' del materiale di consumo: carta igienica, sapone liquido etc; c) che le componenti impiantistiche del trattamento acqua e le apparecchiature automatiche di controllo e regolazione siano regolarmente funzionanti; d) che siano disponibili ed efficienti materiali ed attrezzature per le prestazioni di pronto soccorso; e) che siano disponibili ed efficienti le attrezzature ed i materiali per la pulizia e la disinfezione degli ambienti e le sostanze per il trattamento dell'acqua di immissione in vasca; f) che siano disponibili le scorte dei materiali di consumo nella quantita' stabilita nel presente provvedimento; g) che i ricicli ed i rinnovi dell'acqua siano attuati secondo quanto stabilito nel presente atto rilevandone l'entita' sui dispositivi installati allo scopo; h) che i registri di gestione siano regolarmente compilati ed aggiornati.