Art. 9
                         REGIME TRANSITORIO
 
1. Le piscine gia' esistenti alla data di entrata in vigore del
   presente atto dovranno essere adeguate entro il termine di anni  5
   a  quanto  indicato  nell'allegato  1 punto 1.2 capoversi 5› e 6›,
   punto 1.3 capoversi dal 2› al 5›, punti 1.4, 1.5 ed 1.6,  punto  2
   capoversi 2› e 3› punto 3 capoverso 2›, punto 1.4; nell'allegato 2
   punto  1 capoversi dal 2› al 6›, punto 1.2 capoverso 4›, punto 1.3
   capoverso 3›, punto 1.4 capoversi 5› e 6›, punto 1.5,  punto  1.7;
   nell'allegato  3  punti  1.1,  1.1.1,  1.1.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,
   1.2.6, 1.2.8 capoverso 2›, 1.2.9; nell'allegato 4 relativamente ai
   requisiti igienico-ambientali. Le stesse piscine  dovranno  essere
   adeguate, entro il medesimo termine di anni 5, a quanto prescritto
   all'art. 3 comma 3›; nell'allegato 2 punto 1.2 capoverso 5›, punto
   1.4  capoversi  1›, 2›, 3› e 4›. Qualora gli adeguamenti di cui al
   presente comma non  siano  realizzabili,  il  numero  massimo  dei
   frequentatori  dovra'  essere  adeguatamente  ridotto.    Per  gli
   adempimenti  previsti  agli  artt.  6,  7  ed  8  commi  1  e   2,
   l'adeguamento  dovra'  conseguirsi  entro  il  termine  di anni 1.
   Durante i due predetti periodi  di  adeguamento  si  applicano  le
   disposizioni   attualmente   vigenti  in  materia.  Nei  complessi
   esistenti attrezzati anche per l'esercizio di attivita' diverse da
   quelle di balneazione, gli spogliatoi possono essere di uso comune
   per le diverse attivita' purche' la zona dei  servizi  igienici  e
   dei  presidi  di  bonifica  dei  bagnanti risulti di uso specifico
   della piscina.
 
2. Le piscine i cui lavori di realizzazione siano gia' avviati alla
   data di entrata in  vigore  del  presente  provvedimento  dovranno
   essere  adeguate  prima  della  loro  apertura al pubblico secondo
   quanto previsto al comma 1 per le piscine esistenti. Nei complessi
   in corso di realizzazione, attrezzati  anche  per  l'esercizio  di
   attivita' diverse da quelle di balneazione, gli spogliatoi possono
   essere di uso comune per le diverse attivita', purche' la zona dei
   servizi  igienici ed i presidi di bonifica dei bagnanti risulti di
   uso specifico della piscina.