Art. 9 REGIME TRANSITORIO 1. Le piscine gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente atto dovranno essere adeguate entro il termine di anni 5 a quanto indicato nell'allegato 1 punto 1.2 capoversi 5 e 6, punto 1.3 capoversi dal 2 al 5, punti 1.4, 1.5 ed 1.6, punto 2 capoversi 2 e 3 punto 3 capoverso 2, punto 1.4; nell'allegato 2 punto 1 capoversi dal 2 al 6, punto 1.2 capoverso 4, punto 1.3 capoverso 3, punto 1.4 capoversi 5 e 6, punto 1.5, punto 1.7; nell'allegato 3 punti 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.8 capoverso 2, 1.2.9; nell'allegato 4 relativamente ai requisiti igienico-ambientali. Le stesse piscine dovranno essere adeguate, entro il medesimo termine di anni 5, a quanto prescritto all'art. 3 comma 3; nell'allegato 2 punto 1.2 capoverso 5, punto 1.4 capoversi 1, 2, 3 e 4. Qualora gli adeguamenti di cui al presente comma non siano realizzabili, il numero massimo dei frequentatori dovra' essere adeguatamente ridotto. Per gli adempimenti previsti agli artt. 6, 7 ed 8 commi 1 e 2, l'adeguamento dovra' conseguirsi entro il termine di anni 1. Durante i due predetti periodi di adeguamento si applicano le disposizioni attualmente vigenti in materia. Nei complessi esistenti attrezzati anche per l'esercizio di attivita' diverse da quelle di balneazione, gli spogliatoi possono essere di uso comune per le diverse attivita' purche' la zona dei servizi igienici e dei presidi di bonifica dei bagnanti risulti di uso specifico della piscina. 2. Le piscine i cui lavori di realizzazione siano gia' avviati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dovranno essere adeguate prima della loro apertura al pubblico secondo quanto previsto al comma 1 per le piscine esistenti. Nei complessi in corso di realizzazione, attrezzati anche per l'esercizio di attivita' diverse da quelle di balneazione, gli spogliatoi possono essere di uso comune per le diverse attivita', purche' la zona dei servizi igienici ed i presidi di bonifica dei bagnanti risulti di uso specifico della piscina.