IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, istitutiva  del  Corpo  di
polizia penitenziaria;
  Visto  in  particolare  il  comma  12  dell'art.  19 della legge n.
395/1990 che dispone che per il personale  appartenente  al  predetto
neo   istituito  Corpo  "per  quanto  attiene  ai  permessi  ed  alle
aspettative  sindacali  si  applicano  le  norme  previste  per   gli
impiegati  civili dello Stato, nonche' quelli derivanti dagli accordi
sindacali" di cui al comma 14 dello stesso art.  19  della  legge  n.
395/1990 citata;
  Visto  l'art.  45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, che prevede il
collocamento in  aspettativa  per  motivi  sindacali  dei  dipendenti
civili  delle  amministrazioni  dello  Stato  che  ricoprono  cariche
elettive in seno alle organizzazioni sindacali a carattere  nazionale
maggiormente rappresentative;
  Ritenuto, che, ai sensi del terzo comma dell'art. 45 della legge n.
249/1968,  occorre  provvedere,  entro  il  primo  trimestre  di ogni
triennio alla ripartizione delle aspettative sindacali tra  le  varie
organizzazioni   sindacali   del   personale  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria, in relazione alla rappresentativita'  delle  medesime,
sentite le organizzazioni interessate;
  Ritenuto  che  le  disposizioni  del  citato art. 45 della legge 18
marzo  1968,  n.   249,   debbano   applicarsi   relativamente   alla
determinazione ed alla ripartizione del contingente delle aspettative
sindacali  tra  le  organizzazioni  sindacali  a  carattere nazionale
maggiormente rappresentative per il personale appartenente  al  Corpo
di  polizia  penitenziaria  fino a quando non interverranno ulteriori
disposizioni in materia a seguito  del  procedimento  delegificato  a
base  negoziale  previsto  dall'art.  19,  comma  14,  della legge n.
395/1990.
  Ritenuto che, ai sensi del secondo comma del suddetto art. 45 della
legge n. 249/1968, occorre determinare per il personale del Corpo  di
polizia  penitenziaria il contingente delle aspettative sindacali, in
ragione di una unita' per  ogni  5.000  dipendenti  in  attivita'  di
servizio presso tale Corpo;
  Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395  (recettivo  dell'accordo  intercompartimentale  per  il triennio
1988-90), che nell'art. 8  definisce  i  criteri  di  riferimento  da
utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della   funzione  pubblica,  per  la  determinazione  della  maggiore
rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni  e  delle
organizzazioni sindacali;
  Viste  le  direttive  di  cui  alla  circolare  28 ottobre 1988, n.
24518/8.93.5  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  257  del  2
novembre  1988, sostituita dalla successiva circolare n. 72549/8.93.5
dell'11 marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del  18
marzo     1991,    concernenti    l'accertamento    della    maggiore
rappresentativita'  sul  piano nazionale delle confederazioni e delle
organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;
  Tenuto conto che i criteri  ed  i  parametri  di  cui  alle  citate
direttive-circolari  del  28  ottobre  1988 e dell'11 marzo 1991 sono
stati definiti ai  fini  della  individuazione  delle  organizzazioni
sindacali  legittimate  a  costituire  le delegazioni sindacali nelle
trattative  dei  vari  comparti  di  contrattazione  collettiva   del
pubblico  impiego  e che in base a tale normativa sono da considerare
maggiormente rappresentative le organizzazioni  sindacali  le  quali,
oltre  al  requisito  della  minima  diffusione territoriale, abbiano
superato anche "o quello  collegato  alla  procedura  elettiva  o  il
criterio  della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe
conferite alle amministrazioni dei dipendenti  per  la  ritenuta  del
contributo sindacale";
  Tenuto  conto che le citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988
e dell'11 marzo 1991 consentono  inoltre  "nel  caso  di  scostamenti
minimi  rispetto  ai discrimini quantitativi .. marginali deroghe, in
via del tutto eccezionale e, ove ricorrano  particolarissime  ragioni
giustificative,    con    motivati   provvedimenti   della   pubblica
amministrazione  che  tengano  conto  delle  seguenti  variabili   di
contesto:   il   grado  di  sindacalizzazione  relativa  delle  varie
organizzazioni  sindacali  e  la  dinamica  di  crescita   di   nuove
organizzazioni sindacali";
  Considerato  che  i  criteri  ed  i  parametri  di  cui alle citate
direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991  vengono
in  rilievo,  a  norma delle stesse citate direttive-circolari, anche
"in altre circostanze in cui e' necessaria  la  individuazione  della
effettivita'   sindacale,   tenuto   conto   che  i  detti  parametri
costituiscono certamente riferimenti oggettivi" e che tali  canoni  e
parametri  sono  stati  peraltro esplicitamente richiamati dal citato
art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
319;
  Ritenuto che, in relazione a quanto gia' considerato in precedenza,
i predetti criteri, modalita' e parametri vigenti per  l'accertamento
della  maggiore  rappresentativita'  sindacale  nel  pubblico impiego
trovano piena applicazione in via analogica anche per quanto  attiene
al personale del Corpo di polizia penitenziaria;
  Tenuto  conto che il numero dei dipendenti in attivita' di servizio
presso il Corpo di polizia penitenziaria ammonta  complessivamente  a
28.864  unita',  come  accertato in base ai dati forniti, con nota n.
333699/5.12 del 21 ottobre 1991, dal Ministero di grazia e  giustizia
-  Direzione  generale  per l'amministrazione penitenziaria - Ufficio
centrale del personale;
  Viste la citata nota n. 333699/5.12 del 21 ottobre  1991  e  quella
successiva  n.  108527/2.17  del  27 novembre 1991 e gli atti in essa
richiamati,  trasmesse  dal  Ministero  di  grazia  e  giustizia,  in
riferimento  alle  direttive-circolari  del 28 ottobre 1988 e dell'11
marzo 1991 in  precedenza  citate  ai  fini  dell'accertamento  delle
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
  Tenuto conto dei dati forniti con le predette note dal Ministero di
grazia   e    giustizia    per    l'accertamento    della    maggiore
rappresentativita'    sindacale    delle   organizzazioni   sindacali
esponenziali degli interessi  del  personale  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria;
  Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione della normativa in
precedenza   indicata,  alla  determinazione  del  contingente  delle
aspettative sindacali  ed  alla  ripartizione  dello  stesso  tra  le
organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative del personale
del Corpo di polizia penitenziaria per il triennio 1991-1993, in  via
transitoria, e comunque fino all'entrata in vigore delle disposizioni
recate  in  materia  dagli  accordi  sindacali  di  cui  all'art. 19,
quattordicesimo comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
  Sentite   le   confederazioni   e   le   organizzazioni   sindacali
interessate,  maggiormente  rappresentative  sul  piano nazionale del
personale del Corpo di polizia penitenziaria;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  3
maggio  1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
1991, concernente la delega di funzioni del Presidente del  Consiglio
dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il contingente delle aspettative sindacali riguardanti il personale
del  Corpo  di  polizia  penitenziaria, per il quale e' consentito il
collocamento  in  aspettativa  sindacale  ai  sensi   dell'art.   19,
dodicesimo comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dell'art. 45
della  legge  18  marzo  1968,  n. 249, e' stabilito, per il triennio
1991-93 - in via transitoria e comunque fino  all'entrata  in  vigore
delle  disposizioni  recate in materia dagli accordi sindacali di cui
al quattordicesimo comma  del  richiamato  art.  19  della  legge  n.
395/1990 - in complessive sei unita'.