IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria; Visto in particolare il comma 12 dell'art. 19 della legge n. 395/1990 che dispone che per il personale appartenente al predetto neo istituito Corpo "per quanto attiene ai permessi ed alle aspettative sindacali si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, nonche' quelli derivanti dagli accordi sindacali" di cui al comma 14 dello stesso art. 19 della legge n. 395/1990 citata; Visto l'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, che prevede il collocamento in aspettativa per motivi sindacali dei dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato che ricoprono cariche elettive in seno alle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative; Ritenuto, che, ai sensi del terzo comma dell'art. 45 della legge n. 249/1968, occorre provvedere, entro il primo trimestre di ogni triennio alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le varie organizzazioni sindacali del personale del Corpo di polizia penitenziaria, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, sentite le organizzazioni interessate; Ritenuto che le disposizioni del citato art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, debbano applicarsi relativamente alla determinazione ed alla ripartizione del contingente delle aspettative sindacali tra le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria fino a quando non interverranno ulteriori disposizioni in materia a seguito del procedimento delegificato a base negoziale previsto dall'art. 19, comma 14, della legge n. 395/1990. Ritenuto che, ai sensi del secondo comma del suddetto art. 45 della legge n. 249/1968, occorre determinare per il personale del Corpo di polizia penitenziaria il contingente delle aspettative sindacali, in ragione di una unita' per ogni 5.000 dipendenti in attivita' di servizio presso tale Corpo; Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (recettivo dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90), che nell'art. 8 definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per la determinazione della maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali; Viste le direttive di cui alla circolare 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, sostituita dalla successiva circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1991, concernenti l'accertamento della maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego; Tenuto conto che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 sono stati definiti ai fini della individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a costituire le delegazioni sindacali nelle trattative dei vari comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e che in base a tale normativa sono da considerare maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche "o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dei dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale"; Tenuto conto che le citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 consentono inoltre "nel caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi .. marginali deroghe, in via del tutto eccezionale e, ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative, con motivati provvedimenti della pubblica amministrazione che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione relativa delle varie organizzazioni sindacali e la dinamica di crescita di nuove organizzazioni sindacali"; Considerato che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 vengono in rilievo, a norma delle stesse citate direttive-circolari, anche "in altre circostanze in cui e' necessaria la individuazione della effettivita' sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi" e che tali canoni e parametri sono stati peraltro esplicitamente richiamati dal citato art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319; Ritenuto che, in relazione a quanto gia' considerato in precedenza, i predetti criteri, modalita' e parametri vigenti per l'accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione in via analogica anche per quanto attiene al personale del Corpo di polizia penitenziaria; Tenuto conto che il numero dei dipendenti in attivita' di servizio presso il Corpo di polizia penitenziaria ammonta complessivamente a 28.864 unita', come accertato in base ai dati forniti, con nota n. 333699/5.12 del 21 ottobre 1991, dal Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per l'amministrazione penitenziaria - Ufficio centrale del personale; Viste la citata nota n. 333699/5.12 del 21 ottobre 1991 e quella successiva n. 108527/2.17 del 27 novembre 1991 e gli atti in essa richiamati, trasmesse dal Ministero di grazia e giustizia, in riferimento alle direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 in precedenza citate ai fini dell'accertamento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo di polizia penitenziaria; Tenuto conto dei dati forniti con le predette note dal Ministero di grazia e giustizia per l'accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo di polizia penitenziaria; Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione della normativa in precedenza indicata, alla determinazione del contingente delle aspettative sindacali ed alla ripartizione dello stesso tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Corpo di polizia penitenziaria per il triennio 1991-1993, in via transitoria, e comunque fino all'entrata in vigore delle disposizioni recate in materia dagli accordi sindacali di cui all'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 395; Sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1991, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica; Decreta: Art. 1. Il contingente delle aspettative sindacali riguardanti il personale del Corpo di polizia penitenziaria, per il quale e' consentito il collocamento in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 19, dodicesimo comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' stabilito, per il triennio 1991-93 - in via transitoria e comunque fino all'entrata in vigore delle disposizioni recate in materia dagli accordi sindacali di cui al quattordicesimo comma del richiamato art. 19 della legge n. 395/1990 - in complessive sei unita'.