Alle intendenze di finanza
                                  Agli   ispettorati  compartimentali
                                  delle imposte dirette
                                  Agli  uffici   distrettuali   delle
                                  imposte dirette
                                  Ai centri di servizio
                                     e, per conoscenza:
                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria generale dello Stato
                                  Al SE.C.I.T.
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari generali e del personale
                                  Alla Banca d'Italia
                                  All'A.B.I.
  Con decreto interministeriale 30 marzo 1991 (allegato 1) sono state
stabilite   le   modalita'   per   l'esecuzione  dei  rimborsi  IRPEF
automatizzati mediante accredito in conto corrente bancario.
  Il nuovo sistema di estinzione dei rimborsi consente da un lato  di
ridurre  i  tempi  di  esecuzione  dei rimborsi stessi, dall'altro di
aumentare la  sicurezza  nel  pagamento  dell'importo  rimborsato  al
contribuente,  risolvendo  in  buona  parte i problemi dei vaglia non
recapitati e dei vaglia riscossi fraudolentemente "da terzi".
  In  attuazione  del  citato  decreto  interministeriale,  e'  stata
realizzata  una procedura automatizzata per la gestione delle coordi-
nate relative al conto corrente bancario del soggetto  interessato  e
per l'accredito su detto conto dell'importo del rimborso spettante.
  Con  la  presente  circolare,  vengono forniti i seguenti ulteriori
chiarimenti.
1) Compilazione del modello di richiesta  di  accreditamento  in  c/c
bancario.
  A partire dal 1› marzo 1992, i contribuenti che intendano avvalersi
dell'accredito  del  rimborso  in  conto  corrente  bancario, debbono
recarsi allo  sportello  della  dipendenza  dell'azienda  di  credito
presso  la  quale  hanno  il  proprio  conto  corrente e compilare un
modello  appositamente  predisposto  (allegato  2).   Detto   modello
contiene  una  parte  riservata al contribuente e una parte riservata
all'azienda di credito.
  Nella parte riservata al contribuente, questi, dopo  aver  indicato
l'ufficio   delle  imposte  dirette  competente  in  base  all'ultima
dichiarazione  dei  redditi  presentata,  deve   riportare   i   dati
anagrafici ed il numero di codice fiscale in suo possesso.
  Sara'  cura  dell'azienda  di  credito compilare invece la parte ad
essa appositamente riservata, che contiene:
   la denominazione dell'azienda di credito;
   gli estremi delle  coordinate  del  conto  corrente  bancario  del
soggetto interessato.
  Nel modello il contribuente deve inoltre barrare la casella "1" nel
caso  in  cui  intenda  comunicare  i dati del proprio conto corrente
bancario sul quale vuole l'accredito del rimborso, la casella "2" per
comunicare gli estremi di  un  nuovo  conto  corrente  bancario,  che
sostituisce quello precedentemente segnalato.
  Qualora   il   contribuente   non   intenda  piu'  avvalersi  della
riscossione  dei  rimborsi  mediante  accredito  in  conto   corrente
bancario,  occorre  barrare  la  casella  "3" e presentare il modello
direttamente ad un qualsiasi ufficio delle imposte dirette  il  quale
provvede  all'annullamento  degli  estremi  di conto corrente. In tal
caso  non  e'  necessario  richiedere  all'azienda  di   credito   la
compilazione dell'apposito riquadro ad essa riservato.
  Si ritiene opportuno sottolineare che l'accredito in conto corrente
bancario  e'  possibile  solo  se  il  richiedente  e' intestatario o
cointestatario del conto corrente stesso.
  Il modello di richiesta suddetto viene stampato in  triplice  copia
dalle  aziende  di  credito  e messo a disposizione degli interessati
presso tutti gli sportelli delle aziende stesse.
  Il contribuente, pertanto, non deve recarsi  presso  alcun  ufficio
delle   imposte   dirette,   bensi'   direttamente   allo   sportello
dell'azienda di credito presso il quale intrattiene  il  rapporto  di
conto corrente.
  Una  volta  compilato  il modello, in ogni sua parte, la dipendenza
dell'azienda  di  credito  rilascia  copia  del  modello  stesso   al
richiedente.
  Successivamente,   sara'  cura  della  dipendenza  dell'azienda  di
credito inviare l'originale  del  modello  di  richiesta  all'ufficio
delle   imposte  dirette  nella  cui  circoscrizione  e'  situata  la
dipendenza che ha ricevuto la richiesta, anche nel  caso  in  cui  il
contribuente abbia indicato nel modello un ufficio diverso.
  Per  detto invio, ciascuna dipendenza deve predisporre una distinta
in doppia copia (fac-simile allegato 3), contenente l'indicazione del
nome e cognome del richiedente nonche' il  numero  complessivo  delle
richieste allegato alla distinta stessa.
  La  distinta, corredata delle istanze relative, deve essere inviata
dalle aziende di credito agli uffici delle imposte dirette competenti
tramite servizio postale e, ove possibile, mediante consegna a mano.
  L'invio  potra'  essere  effettuato  a  cadenze   periodiche,   non
superiori comunque a quindici giorni.
 2)  Acquisizione  da parte dell'ufficio delle imposte dirette, degli
estremi di conto corrente bancario.
  L'ufficio delle imposte dirette, ricevute  le  richieste  da  parte
delle  aziende  di  credito, deve restituire una copia della distinta
per ricevuta e procedere all'acquisizione,  via  terminale,  sia  dei
dati  anagrafici  che  degli  estremi  del  conto  corrente  bancario
indicati in ogni singola richiesta.
  Istruzioni operative al riguardo verranno  comunicate  direttamente
dal centro informativo delle imposte dirette.
  I  modelli che pervengono dalle aziende di credito, sono relativi a
quei contribuenti che richiedono l'accredito del  rimborso  in  conto
corrente bancario (casella 1) o che desiderano un aggiornamento degli
estremi di conto corrente bancario (casella 2).
  Nel   caso   in   cui   il  contribuente  debba  invece  richiedere
l'annullamento  della  richiesta  di  accredito  in  conto   corrente
bancario  (casella  3),  l'ufficio,  come  sopra  detto,  non essendo
necessario alcun accesso  preventivo  presso  l'azienda  di  credito,
effettuera' direttamente l'operazione di annullamento, rilasciando al
contribuente copia della transazione effettuata via terminale.
  E'  appena  il  caso di ricordare che il contribuente puo' chiedere
l'annullamento o perche' ha estinto il proprio conto corrente  ovvero
perche' ha deciso di non optare piu' per il sistema di estinzione dei
rimborsi tramite accredito in conto corrente bancario.
  Per  le operazioni di acquisizione e di aggiornamento degli estremi
di conto corrente  bancario,  il  centro  informativo  delle  imposte
dirette  predisporra'  apposito  avviso al contribuente, sia per dare
comunicazione dell'avvenuta registrazione degli  estremi  del  conto,
sia  per  consentire  allo  stesso  contribuente  una  operazione  di
riscontro della esattezza dei dati anagrafici  e  di  conto  corrente
bancario acquisiti via terminale.
                                  *
                                 * *
  Sia  il  servizio  di  sportello  presso  le aziende di credito che
quello presso gli uffici delle  imposte  dirette  sara'  operativo  a
partire dal 1› marzo 1992.
  Il   nuovo   sistema  di  estinzione  dei  rimborsi  avra'  effetto
successivamente alla registrazione dei dati via  terminale  da  parte
dell'ufficio delle imposte, per qualunque sia l'anno d'imposta per il
quale sussiste il credito.
3) Adempimenti dell'Amministrazione finanziaria, della Banca d'Italia
e delle aziende di credito.
  Sulla   base  dell'archivio  dei  conti  correnti  bancari  formato
mediante l'acquisizione dei dati contenuti nelle richieste in  esame,
il  centro informativo delle imposte dirette predispone ordinativi di
pagamento per i rimborsi  da  estinguere  tramite  accreditamento  in
conto  corrente  bancario, unitamente a quelli da estinguere nel modo
tradizionale,  cioe'  tramite  vaglia  cambiari  emessi  dalla  Banca
d'Italia.
  I titoli di spesa con i relativi supporti magnetici saranno inviati
alla  Banca  d'Italia  la  quale,  effettuati  i necessari controlli,
provvedera' all'estinzione dei titoli di spesa  e  al  riconoscimento
degli  importi spettanti alle aziende di credito sui rispettivi conti
accentrati. Il quinto  giorno  lavorativo  successivo  al  suindicato
riconoscimento  delle somme da parte della Banca d'Italia, le aziende
di credito, a loro volta, effettueranno l'accreditamento dei rimborsi
IRPEF nei conti correnti dei beneficiari.
  Le aziende di credito provvederanno a  dare  notizia  dell'avvenuto
accredito,  distintamente per imposte, interessi e periodo d'imposta,
mediante estratto conto, contabile ovvero altra idonea comunicazione.
  Le somme non accreditate nei conti  correnti  dei  beneficiari  per
cessazione  del rapporto di conto o per qualsiasi altro motivo devono
essere trattenute  dall'azienda  di  credito  -  per  un  periodo  di
sessanta   giorni  -  presso  la  medesima  filiale  riportata  nella
richiesta di accreditamento su conto corrente bancario.
  Entro detto  periodo  di  sessanta  giorni,  il  contribuente  puo'
ottenere  dall'azienda  di  credito  il  pagamento  delle somme a lui
dovute, anche per contante.
  Decorso infruttuosamente il termine  di  cui  sopra,  la  Direzione
generale   dell'azienda  di  credito  deve  riversare  le  somme  non
corrisposte  agli  interessati  presso  la   sezione   di   tesoreria
territorialmente  competente  per  l'emissione di quietanza d'entrata
mod. 121-T con imputazione al capo X  -  cap.  3305  dello  stato  di
previsione dell'entrata dello Stato.
4) Ulteriori innovazioni previste per i rimborsi automatizzati.
  Nel   citato   decreto  interministeriale  sono  inoltre  contenute
innovazioni migliorative della procedura automatizzata dei rimborsi.
  La prima innovazione e' costituita  dalla  comunicazione  che  deve
essere  inviata,  in  caso  di  dichiarazione congiunta, da parte del
centro informativo delle imposte dirette al coniuge non  intestatario
del  rimborso  relativamente all'avvenuto accreditamento del rimborso
stesso in conto corrente bancario o all'avvenuta emissione del vaglia
cambiario della Banca d'Italia.
  Tale  comunicazione  risponde  principalmente  ad  un  criterio  di
trasparenza  dell'amministrazione  verso i contribuenti, tenuto anche
conto  che  il  rimborso,  "prodotto"  contestualmente  dai   coniugi
dichiaranti, e' riscosso dal solo intestatario.
  La  seconda  innovazione  e'  costituita  dalla formazione di nuove
liste di rimborso nel caso in cui i vaglia non siano stati recapitati
per intercorsa variazione di domicilio fiscale. A tal fine  e'  stata
predisposta  una  procedura  che consente la riemissione dei rimborsi
all'ultimo   indirizzo   noto   all'anagrafe   tributaria    rilevato
dall'ultima  dichiarazione  dei  redditi  acquisita (attualmente sono
gia' disponibili i dati delle  dichiarazioni  presentate  nel  maggio
1990)  ovvero da una richiesta di aggiornamento del domicilio fiscale
effettuata dal contribuente ad un  qualsiasi  ufficio  delle  imposte
dirette.  Per  detto  aggiornamento  gli uffici devono attenersi alle
istruzioni contenute nella nota n. 228 del 16 luglio  1987  (allegato
4).
  Detta  procedura  sara'  attivata  a  partire  dai  rimborsi  IRPEF
automatizzati relativi ai mod. 740 presentati  nel  1986  per  l'anno
d'imposta 1985.
                                  *
                                 * *
  Data  l'importanza delle innovazioni sopra descritte, si raccomanda
a tutti gli organismi e  uffici  in  indirizzo  di  dare  la  massima
divulgazione  alla  presente  circolare  mediante  tutti i sistemi di
informazione disponibili.
  Si rivolge, infine, un particolare  invito  agli  uffici  operativi
(dell'Amministrazione finanziaria e non) interessati dalla attuazione
del  nuovo  sistema  di  estinzione  dei  rimborsi  d'imposta tramite
accredito in conto corrente bancario affinche' i relativi adempimenti
vengano espletati con il  massimo  impegno  e  tempestivita'  per  un
fattivo miglioramento dei servizi resi ai contribuenti.
                                                 Il Ministro: FORMICA
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - La legge  n.  247/1977  reca:  "Norme  in  materia  di
          rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche".
             -  Il  D.L. n. 660/1979 reca: "Misure urgenti in materia
          tributaria".  Gli  articoli  10  e  11  di  detto   decreto
          modificano  gli  articoli  42-  bis e 44- bis del D.P.R. n.
          602/1973, introdotti dalla legge n.  247/1977  sopracitata,
          il   cui  testo  vigente  e'  riportato  qui  appresso.  Si
          trascrive il testo dell'art. 13 del D.L. n. 660/1979:
             "Art.  13. - Le disposizioni dei precedenti articoli 10,
          11 e 12 si applicano alle procedure dei rimborsi  emergenti
          dalla  liquidazione  dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche  effettuata  per  le  dichiarazioni  presentate   a
          decorrere dall'anno 1979.
             Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  11  e  12  si
          applicano anche alle procedure dei rimborsi emergenti dalla
          liquidazione dell'imposta relativa alle  dichiarazioni  dei
          redditi   delle   persone  fisiche  presentate  negli  anni
          anteriori  al  1979  allorquando  gli  ordinativi   diretti
          collettivi di pagamento sono emessi dopo l'inizio del primo
          semestre  solare  successivo alla data di entrata in vigore
          del presente decreto.
             Le disposizioni dei precedenti articoli 10, 11 e  12  si
          applicano  altresi' per l'esecuzione dei rimborsi emergenti
          dalla liquidazione dell'imposta relativa alle dichiarazioni
          dei redditi delle persone fisiche presentate  anteriormente
          all'anno 1979 non ancora effettuati alla data di entrata in
          vigore del presente decreto per mancanza di dati occorrenti
          per l'applicazione delle procedure automatizzate".
             - Si trascrive il testo degli articoli 42- bis e 44- bis
          del  D.P.R.  n.  602/1973  (Disposizioni  sulla riscossione
          delle imposte sui  redditi),  introdotti,  rispettivamente,
          dagli  articoli  1  e  3  della  legge  n.  247/1977,  come
          modificati, rispettivamente, dagli articoli  10  e  11  del
          D.L. n. 660/1979:
             "Art.  42-bis (Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite
          procedura automatizzata). - Per l'esecuzione  dei  rimborsi
          previsti  dall'art.    38,  quinto  comma,  e dall'art. 41,
          secondo  comma,  emergenti  a  seguito  della  liquidazione
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata a
          norma  dell'art.  36-  bis del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  gli  uffici  delle
          imposte  si  avvalgono, di norma, della procedura di cui ai
          commi successivi, ad eccezione dei  rimborsi  riferibili  a
          redditi  soggetti  a tassazione separata ai sensi dell'art.
          12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 597.
            Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza  del
          termine   per  la  presentazione  della  dichiarazione  dei
          redditi gli uffici delle imposte  provvedono,  per  ciascun
          comune  del  distretto  e  per  ciascun  periodo d'imposta,
          mediante la formazione  di  liste,  sottoscritte  dal  capo
          dell'ufficio  o da chi lo sostituisce. Le liste di rimborso
          contengono, in corrispondenza  di  ciascun  nominativo,  le
          generalita' dell'avente diritto, il numero di registrazione
          della  dichiarazione  originante  il rimborso e l'ammontare
          dell'imposta da rimborsare.
             Il centro informativo  della  Direzione  generale  delle
          imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso inviate
          dagli  uffici  delle  imposte,  predispone  gli  elenchi di
          rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli
          interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli
          elenchi  di  rimborso  sono  sottoscritti dal direttore del
          centro informativo o da chi lo sostituisce che  attesta  la
          corrispondenza  tra  le  partite  incluse  negli  elenchi e
          quelle  riportate  nelle   liste   dagli   uffici   nonche'
          l'esattezza   del  computo  degli  interessi.  Gli  elenchi
          contengono i nomi degli aventi diritto nello stesso  ordine
          in  cui  sono riportati nelle liste inviate dagli uffici e,
          per ciascuno  di  essi,  le  generalita'  ed  il  domicilio
          fiscale;  nonche'  l'ammontare dell'imposta da rimborsare e
          degli  interessi;  il   numero   di   registrazione   della
          dichiarazione originante il rimborso.
             Sulla  scorta  degli elenchi di rimborso predisposti dal
          centro
          informativo, la Direzione generale delle  imposte  dirette,
          in  base  a decreto del Ministro delle finanze, emette, con
          imputazione  al  competente   capitolo   dello   stato   di
          previsione  della  spesa del Ministero delle finanze, uno o
          piu'   ordinativi   diretti   collettivi    di    pagamento
          estinguibili  mediante  commutazione  di  ufficio in vaglia
          cambiari non  trasferibili  della  Banca  d'Italia,  i  cui
          numeri  identificativi sono riportati negli elenchi stessi,
          in  corrispondenza  di  ogni  partita  da  rimborsare.  Gli
          elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi
          di pagamento. La quietanza e' redatta con l'indicazione del
          numero  e  dell'importo  complessivo  dei  rimborsi  e  con
          riferimento  ai  dati  identificativi  dei  vaglia  emessi,
          riportati negli elenchi.
             Gli  ordinativi  di  pagamento possono essere estinti, a
          richiesta degli aventi diritto e secondo modalita' indicate
          nel  modello  di  dichiarazione   dei   redditi,   mediante
          accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art.
          1,  lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
          25 gennaio 1962, n. 71.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, sono
          stabiliti i  termini  ed  i  modi  di  estinzione  mediante
          accreditamento.
            I  vaglia  cambiari  sono  spediti per raccomandata dalla
          competente sezione di  tesoreria  provinciale  dello  Stato
          all'indirizzo  del  domicilio fiscale degli aventi diritto,
          senza  obbligo  di  avviso.  I  vaglia  stessi,  ai   sensi
          dell'art.  51, lettera i), del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso  mediante  il
          pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali deter-
          minate  secondo i criteri e modalita' di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.
             Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo  non
          eccede L.  1.000.
             Le   operazioni  di  predisposizione  degli  elenchi  di
          rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi
          ai  singoli  ordinativi  di  pagamento  vengono  realizzate
          mediante  procedure  automatizzate  dal  centro informativo
          della Direzione generale  delle  imposte  dirette  e  dalla
          Banca  d'Italia  -  Sezione  di tesoreria provinciale dello
          Stato che emette i vaglia, secondo le  modalita'  stabilite
          con  apposito  decreto  del  Ministro  per  le  finanze  di
          concerto con il Ministro per il tesoro".
             "Art. 44-bis (Interessi per rimborsi  eseguiti  mediante
          procedura  automatizzata).  - Per i rimborsi effettuati con
          le modalita' di cui all'art. 42-bis, l'interesse e'  dovuto
          con  decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla
          data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione   della
          dichiarazione  fino  alla data di emissione dell'ordinativo
          diretto collettivo di  pagamento  concernente  il  rimborso
          d'imposta,  escludendo dal computo anche il semestre in cui
          tale ordinativo e' emesso.
             Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente
          agli ordinativi di cui all'art. 42-bis, che  dispongono  il
          rimborso   d'imposta,   ordinativi  diretti  collettivi  di
          pagamento tratti sul competente  capitolo  dello  stato  di
          previsione   della   spesa  del  Ministero  delle  finanze,
          estinguibili con la procedura indicata  nello  stesso  art.
          42-bis.  Negli  ordinativi  concernenti  il pagamento degli
          interessi e' fatto riferimento agli elenchi  dei  creditori
          facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il
          rimborso d'imposta.
             Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli
          interessi e' emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia
          cambiario.
             La  quietanza  relativa  all'ordinativo per il pagamento
          degli interessi e' redatta con annotazione  di  riferimento
          alla  quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di
          rimborso di cui all'art.  42-bis, quarto comma".
             - L'art. 1 del D.P.R. n. 71/1962 (Nuove agevolazioni per
          la riscossione dei titoli di spesa dello Stato) sostituisce
          l'articolo  unico  del  R.D.  7  ottobre  1926,  n.   1759,
          concernente  il  pagamento delle spese dello Stato mediante
          accreditamento in conto corrente presso la  Banca  d'Italia
          ed uffici postali o con commutazione in vaglia cambiari. Si
          trascrive  il  testo  del  primo  comma,  lettera  b),  del
          predetto articolo unico, come sostituito  dall'art.  1  del
          D.P.R.  n. 71/1962:
             "Gli  uffici  amministrativi  centrali e periferici ed i
          funzionari delegati, a seconda della rispettiva competenza,
          possono, su richiesta scritta del creditore, disporre,  con
          espressa  annotazione  sui  singoli  titoli,  che i mandati
          diretti, gli ordini di pagamento emessi in base a ruoli  di
          spesa  fissa  - esclusi quelli per le pensioni - gli ordini
          di restituzione parziale o totale di depositi provvisori in
          numerario, i vaglia del tesoro, gli ordinativi su ordini di
          accreditamento e gli ordinativi  di  contabilita'  speciale
          siano estinti mediante:
              a) (omissis);
              b)  accreditamento  in  conto corrente, presso le dette
          filiali della Banca d'Italia, per conto  del  creditore,  a
          favore  di un determinato istituto di credito designato dal
          creditore stesso".
             -  L'art.  5 del D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21, recante
          modalita' agevolative per  la  riscossione  dei  titoli  di
          spesa dello Stato, ha abrogato sia il R.D. n. 1759/1926 che
          gli articoli 1 e 2 del D.P.R.  n. 71/1962.
             Si ritiene utile trascrivere il testo dell'art. 1, primo
          comma,   lettera   b),  del  predetto  D.P.R.  n.  21/1984,
          contenente   norme   sostitutive   di    quelle    abrogate
          soprariportate:
             "Gli  uffici  ordinatori  dei  pagamenti,  su  richiesta
          scritta  del  creditore,  dispongono  che  gli   ordinativi
          diretti,  gli  ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa,
          gli  ordinativi  su   ordini   di   accreditamento   e   su
          contabilita'  speciali, gli ordini di restituzione parziale
          o totale di depositi provvisori in numerario e i vaglia del
          tesoro siano estinti mediante:
              a) (omissis);
              b) accreditamento in conto corrente bancario, intestato
          al  creditore,  presso   un'azienda   di   credito,   anche
          attraverso un istituto centrale di categoria".
             -  Il  quinto  comma dell'art. 4 della legge n. 482/1985
          (Modificazioni del trattamento tributario delle  indennita'
          di  fine  rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza
          di contratti di assicurazione sulla vita) prevede che:  "La
          riliquidazione  dell'imposta  ai sensi dei commi precedenti
          deve  essere  richiesta  all'intendente  di   finanza   con
          apposita   istanza   redatta   in  conformita'  al  modello
          approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze   da
          pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.
          L'istanza deve essere presentata entro novanta giorni dalla
          pubblicazione   del  decreto.    L'intendente  di  finanza,
          verificate le condizioni di cui al primo  comma,  trasmette
          all'ufficio  distrettuale delle imposte dirette o al centro
          di servizio competente  le  istanze  per  la  procedura  di
          riliquidazione;   si   applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art.  42-  bis  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.    602. L'istanza puo'
          essere presentata anche nel  caso  di  giudizi  ritualmente
          promossi e pendenti e comporta la rinuncia ad essi".
             -  Il  D.M.  26 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n.  285 del 30 novembre 1985, reca: "Approvazione
          del modello di istanza per la riliquidazione della  imposta
          relativa  alle  indennita'  ed  altre  somme  percepite  in
          dipendenza  della  cessazione   di   rapporto   di   lavoro
          subordinato  di  cui  all'art.  4  della legge 26 settembre
          1985, n. 482".
             - Si trascrive il testo dell'art. 2-bis, commi  3  e  4,
          del  D.L.  2  marzo  1989,  n.  69 (Disposizioni urgenti in
          materia di imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  e
          versamento   di   acconto   delle   imposte   sui  redditi,
          determinazione forfettaria del reddito  e  dell'IVA,  nuovi
          termini  per  la presentazione delle dichiarazioni da parte
          di determinate  categorie  di  contribuenti,  sanatoria  di
          irregolarita'  formali  e di minori infrazioni, ampliamento
          degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche'  in
          materia  di  aliquote  IVA  e  di  tasse  sulle concessioni
          governative),  aggiunto  dalla  legge  di  conversione   n.
          154/1989:
             "3.  In  deroga al disposto del primo comma dell'art. 38
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  602,  il  rimborso  delle ritenute operate sulle
          indennita'  di  fine  rapporto  di  lavoro  dipendente   e'
          effettuato   d'ufficio   in   sede  di  liquidazione  della
          dichiarazione dei redditi nella quale l'indennita' e' stata
          indicata ovvero, qualora derivi  da  decisione  giudiziale,
          dall'intendente  di  finanza al quale il percipiente, anche
          in ragione del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza
          di rimborso ai sensi dello stesso art. 38.
             4. I rimborsi d'ufficio di cui al comma 3 sono  eseguiti
          mediante  la procedura automatizzata prevista dall'art. 42-
          bis  del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   29
          settembre 1973, n. 602".
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  degli  articoli 1, 2, 3, 4 e 7 del D.M. 16
          dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  355
          del  30  dicembre  1980, recante modalita' per l'esecuzione
          dei    rimborsi,    mediante    procedura    automatizzata,
          dell'imposta   sul  reddito  delle  persone  fisiche,  come
          modificati dal presente articolo, e' il seguente:
             "Art. 1. - Alla predisposizione dei dati occorrenti  per
          l'esecuzione  dei  rimborsi  prevista dall'art. 42- bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  602,  provvedono  gli uffici distrettuali delle imposte
          dirette ed i centri di servizio, in  sede  di  liquidazione
          delle   dichiarazioni   dei  redditi  effettuata  ai  sensi
          dell'art. 36- bis del decreto del
           Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,
          mediante la formazione di liste di rimborso che contengono,
          per  ciascun  periodo  d'imposta  e  per ciascun comune del
          distretto, in corrispondenza  del  singolo  nominativo,  le
          generalita' dell'avente diritto, il numero di registrazione
          della  dichiarazione  originante  il rimborso e l'ammontare
          dell'imposta da rimborsare.
             Nella formazione delle liste di cui al precedente comma,
          gli uffici controllano la rispondenza tra i dati  riportati
          sulle   liste   e   quelli   indicati  nella  dichiarazione
          originante il rimborso; dalle liste devono essere esclusi i
          nominativi relativi ai contribuenti per i quali  manchi  la
          suddetta rispondenza ovvero per i quali il rimborso risulti
          gia'  effettuato,  nonche' quelli che abbiano presentato la
          dichiarazione  dei  redditi  oltre  trenta   giorni   dalla
          scadenza  dei  termini  di  cui  all'art. 9 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
             Gli originali delle liste di rimborso sono  sottoscritti
          dal  capo  dell'ufficio  o  da  chi  lo  sostituisce e sono
          inviati al  centro  informativo  della  Direzione  generale
          delle  imposte  dirette,  mentre  le  corrispondenti  copie
          vengono  archiviate  presso  l'ufficio  per  i   successivi
          riscontri".
             "Art.  2.  -  Sulla  base delle liste di rimborso di cui
          all'art. 1, il centro informativo della Direzione  generale
          delle  imposte  dirette,  utilizzando  i  propri sistemi di
          elaborazione,  forma  supporti  magnetici  contenenti   gli
          elementi   necessari   al   successivo   svolgimento  della
          procedura automatizzata.
             Per  l'identificazione  degli  elementi  concernenti  le
          singole  partite  di rimborso, il predetto centro si avvale
          dei dati contabili memorizzati a seguito della procedura di
          liquidazione  delle  dichiarazioni   presentate   ai   fini
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' dei
          dati  anagrafici,  relativi ai contribuenti interessati, in
          possesso dell'archivio anagrafico  del  centro  informativo
          della  Direzione  generale per l'organizzazione dei servizi
          tributari  e  degli  altri  dati  comunicati  dagli  uffici
          distrettuali delle imposte dirette.
             I  supporti  magnetici  di  cui  al primo comma, formati
          distintamente per periodo  d'imposta  e  per  modalita'  di
          estinzione  del rimborso, contengono, per ciascun ufficio e
          centro di servizio delle  imposte  dirette  e  per  ciascun
          comune  compreso  nella  circoscrizione  dell'ufficio o del
          centro di servizio, le generalita' del contribuente nonche'
          l'indicazione  del  domicilio  fiscale,   del   numero   di
          registrazione  della  dichiarazione  dalla quale origina il
          rimborso,  della  lista  in  cui  esso   e'   riportato   e
          dell'importo da rimborsare e, nel caso di accreditamento in
          conto  corrente  bancario, anche l'indicazione dell'azienda
          di credito presso la quale verra'  effettuata  l'operazione
          di   accredito   e   delle  relative  coordinate  bancarie.
          L'ammontare   degli   interessi,   calcolati   dal   centro
          informativo  a  norma  dell'art.  44-  bis  del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve
          essere distintamente indicato.
             Il centro informativo  della  Direzione  generale  delle
          imposte   dirette   fornisce   agli  uffici  delle  imposte
          competenti la lista delle partite di rimborso per le  quali
          non  sono  disponibili  i dati di cui al precedente comma o
          che si riferiscono a dichiarazioni presentate oltre un mese
          dalla scadenza del termine,  che  rimangono  escluse  dalla
          procedura automatizzata.
             I supporti, recanti anche l'indicazione della data entro
          la  quale,  in  relazione  agli interessi calcolati, devono
          essere  formati  gli  ordinativi  diretti   collettivi   di
          pagamento,  sono periodicamente inviati alla Banca d'Italia
          - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato  -  Sezione
          di Roma-Tuscolano".
             "Art.  3.  -  Entro  trenta  giorni  dalla ricezione dei
          supporti magnetici di cui all'art. 2, la Banca  d'Italia  -
          Servizio  di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di
          Roma-Tuscolano, provvede alla redazione  in  duplice  copia
          degli   elenchi   di  rimborso  previsti  dal  terzo  comma
          dell'art.  42-  bis  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, distintamente per le
          partite da rimborsare mediante vaglia cambiario  e  per  le
          partite  da  rimborsare  mediante  accreditamento  in conto
          corrente bancario. A tal fine il contenuto informativo  dei
          supporti  magnetici  ricevuti  dal centro informativo della
          Direzione  generale  delle  imposte  dirette  deve   essere
          integrato,  per le partite di rimborso da eseguire mediante
          vaglia cambiario, del numero di vaglia cambiario e, per  le
          partite di rimborso da eseguire mediante accreditamento, di
          un numero progressivo in campo nazionale.
             Ciascun  elenco deve essere corredato di un frontespizio
          sul  quale  sono  evidenziati  il   numero   identificativo
          dell'elenco,  l'indicazione  dell'ufficio delle imposte, il
          periodo di imposta di riferimento, la data entro  la  quale
          l'ordinativo   deve  essere  formato,  il  riepilogo  degli
          importi da rimborsare e degli  interessi  da  corrispondere
          nonche' il numero delle partite comprese nell'elenco.
             Gli  elenchi  cosi' redatti, ciascun foglio dei quali e'
          contrassegnato  dalla  Banca   d'Italia   con   un   timbro
          identificativo,  sono ritirati dal centro informativo della
          Direzione  generale  delle  imposte  dirette  che  cura  la
          predisposizione  di una ulteriore copia da distribuire agli
          uffici interessati.
             La Banca d'Italia - Servizio  di  tesoreria  provinciale
          dello  Stato  -  Sezione  di  Roma-Tuscolano, provvede alla
          custodia dei supporti magnetici ricevuti,  garantendone  la
          sicurezza durante le fasi della procedura automatizzata".
             "Art.   4.  -  Il  centro  informativo  della  Direzione
          generale delle imposte dirette,  ricevuti  gli  elenchi  di
          rimborso,   controlla  la  corrispondenza  tra  le  partite
          incluse  negli  elenchi  e  quelle  riportate  nelle  liste
          contenute  negli  elenchi  stessi,  nonche' l'esattezza del
          computo  degli  interessi;  eseguiti  tali  controlli   gli
          elenchi   sono   sottoscritti   dal  direttore  del  centro
          informativo o da chi lo sostituisce.
             In base agli elenchi di  cui  al  comma  precedente,  il
          centro  informativo  della Direzione generale delle imposte
          dirette  cura  periodicamente  la   predisposizione   degli
          ordinativi  di  pagamento,  apponendovi l'indicazione della
          data dalla quale puo' iniziare il pagamento,  distintamente
          per i rimborsi da estinguere tramite vaglia cambiario e per
          i  rimborsi  da  estinguere tramite accreditamento in conto
          corrente bancario.
             Qualora, in relazione alla  data  indicata  nell'elenco,
          non   risulti  possibile  la  tempestiva  formazione  degli
          ordinativi di pagamento, ne verra' data comunicazione  alla
          Banca  d'Italia  -  Servizio di tesoreria provinciale dello
          Stato -  Sezione  di  Roma-Tuscolano,  che  provvedera'  al
          conseguente   stralcio   di   tutte   le   partite  incluse
          nell'elenco stesso. Tali partite  saranno  comprese  in  un
          successivo  elenco di rimborso riferito ad un nuovo periodo
          di validita' ai fini del calcolo degli interessi.
             Sulla  base  di  apposito  decreto  del  Ministro  delle
          finanze che dispone con riferimento a ciascun ufficio delle
          imposte  l'impegno  della  spesa relativa alla parte sorte,
          l'impegno della spesa  relativa  alla  parte  interessi  di
          competenza  del  centro  informativo  ed  il  numero  delle
          partite da rimborsare nonche'  il  contemporaneo  pagamento
          autorizzando  l'emissione dei relativi titoli, la Direzione
          generale delle imposte  dirette  forma  ordinativi  diretti
          collettivi  di  pagamento  separatamente  per  il  rimborso
          d'imposta e per il pagamento degli interessi  a  norma  del
          quarto   comma  dell'art.  42-  bis  e  del  secondo  comma
          dell'art.  44-  bis  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
             "Art.  7.  -  I  vaglia cambiari per qualsiasi causa non
          recapitati e restituiti dal  servizio  postale  alla  Banca
          d'Italia  - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato -
          Sezione di Roma-Tuscolano,  sono  estinti  d'ufficio  e  il
          controvalore  e'  riversato al capo X sul cap.  3305, dello
          stato di previsione dell'entrata dello Stato.  Le  distinte
          relative a tali versamenti non sono soggette al visto della
          ragioneria provinciale dello Stato.
             Le  relative  quietanze  cumulative  sono periodicamente
          trasmesse, unitamente a liste contenenti  gli  estremi  dei
          vaglia  non  recapitati in corrispondenza di ciascun elenco
          di rimborso, al centro informativo della Direzione generale
          delle imposte dirette che da'  comunicazione  dell'avvenuto
          riversamento  agli  uffici  delle  imposte  per  consentire
          l'annotazione del mancato rimborso e la formazione di nuove
          liste di rimborso nel caso in cui i vaglia non siano  stati
          recapitati per intercorsa variazione di domicilio fiscale.
             In  caso di mancato incasso per inesatta indicazione dei
          dati   anagrafici,   il   contribuente   puo'    rivolgersi
          all'ufficio   delle   imposte  presso  il  quale  e'  stata
          presentata la dichiarazione da cui origina il rimborso  per
          ottenere   una   attestazione,  sottoscritta  dal  titolare
          dell'ufficio e liberatoria per la Banca d'Italia alla quale
          deve essere consegnata,  che  riporti  gli  esatti  estremi
          identificativi del beneficiario".