(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
   Vista la legge 31  maggio  1977,  n.  247,  concernente  norme  in
materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
   Visti gli articoli 10, 11 e 13 del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n.  660,  convertito  dalla  legge  29  febbraio 1980, n. 31, recante
misure urgenti in materia tributaria;
   Visto l'art. 42-bis, quinto  comma,  introdotto  nel  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 1
della legge 31 maggio 1977, n. 247, in base al quale  gli  ordinativi
di  pagamento  dei  rimborsi  automatizzati possono essere estinti, a
richiesta degli aventi  diritto  e  secondo  modalita'  indicate  nel
modello  di  dichiarazione  dei  redditi,  mediante accreditamento in
conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera b), del  decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71;
   Visto  l'art.  4,  quinto comma, della legge 26 settembre 1985, n.
482, in base al quale per i rimborsi scaturenti dalla  riliquidazione
dell'imposta  IRPEF  a tassazione separata dovuta sulle indennita' di
fine rapporto,  richiesta  con  istanza  redatta  in  conformita'  al
modello  approvato  con  decreto  del  Ministro  delle finanze del 26
novembre 1985, deve provvedersi tramite  la  procedura  automatizzata
prevista   dall'art.   42-  bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 settembre 1973, n. 602;
   Visto l'art. 2-bis, quarto comma, della legge 27 aprile  1989,  n.
154,  che  prevede  l'esecuzione  tramite procedura automatizzata dei
rimborsi delle maggiori ritenute operate  sulle  indennita'  di  fine
rapporto di lavoro dipendente;
   Tenuto  conto che il citato art. 42-bis, quinto comma, prevede che
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con  il  Ministro
del  tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi d'estinzione mediante
accreditamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Il primo comma dell'art. 1 del decreto  ministeriale  16  dicembre
1980 e' sostituito dal seguente:
   "Alla  predisposizione  dei  dati  occorrenti per l'esecuzione dei
rimborsi prevista dall'art. 42- bis del decreto del Presidente  della
Repubblica   29   settembre  1973,  n.  602,  provvedono  gli  uffici
distrettuali delle imposte dirette ed i centri di servizio,  in  sede
di  liquidazione  delle dichiarazioni dei redditi effettuata ai sensi
dell'art. 36- bis del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n. 600, mediante la formazione di liste di rimborso
che contengono, per ciascun periodo d'imposta e  per  ciascun  comune
del   distretto,   in   corrispondenza  del  singolo  nominativo,  le
generalita' dell'avente diritto, il  numero  di  registrazione  della
dichiarazione  originante  il  rimborso e l'ammontare dell'imposta da
rimborsare".
   Il terzo comma dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
   "I supporti magnetici di cui al primo comma, formati distintamente
per  periodo  d'imposta  e  per modalita' di estinzione del rimborso,
contengono, per ciascun ufficio e centro di  servizio  delle  imposte
dirette   e   per   ciascun   comune  compreso  nella  circoscrizione
dell'ufficio  o  del  centro  di   servizio,   le   generalita'   del
contribuente  nonche' l'indicazione del domicilio fiscale, del numero
di registrazione della dichiarazione dalla quale origina il rimborso,
della lista in cui esso e' riportato e dell'importo da rimborsare  e,
nel   caso  di  accreditamento  in  conto  corrente  bancario,  anche
l'indicazione  dell'azienda  di  credito  presso  la   quale   verra'
effettuata  l'operazione  di  accredito  e  delle relative coordinate
bancarie.  L'ammontare  degli   interessi,   calcolati   dal   centro
informativo  a  norma  dell'art.  44-  bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve essere distintamente
indicato".
   Il primo comma dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
   "Entro trenta giorni dalla ricezione dei supporti magnetici di cui
all'art. 2, la Banca d'Italia -  Servizio  di  tesoreria  provinciale
dello  Stato  - Sezione di Roma-Tuscolano, provvede alla redazione in
duplice copia degli elenchi di  rimborso  previsti  dal  terzo  comma
dell'art.    42-  bis  del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, distintamente per le  partite  da  rimborsare
mediante  vaglia  cambiario  e  per le partite da rimborsare mediante
accreditamento in conto corrente bancario. A tal  fine  il  contenuto
informativo  dei  supporti  magnetici ricevuti dal centro informativo
della Direzione generale delle imposte dirette deve essere integrato,
per le partite di rimborso da eseguire mediante vaglia cambiario, del
numero di vaglia cambiario e, per le partite di rimborso da  eseguire
mediante   accreditamento,   di   un   numero  progressivo  in  campo
nazionale".
   Il secondo comma dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
   "In base agli elenchi  di  cui  al  comma  precedente,  il  centro
informativo  della  Direzione  generale  delle  imposte  dirette cura
periodicamente la  predisposizione  degli  ordinativi  di  pagamento,
apponendovi  l'indicazione  della  data  dalla quale puo' iniziare il
pagamento, distintamente per i rimborsi da estinguere tramite  vaglia
cambiario  e  per  i rimborsi da estinguere tramite accreditamento in
conto corrente bancario".
   All'art. 1 e' aggiunto il seguente art. 1-bis:
   "La richiesta, l'aggiornamento  o  la  revoca  di  estinzione  del
rimborso  mediante  accreditamento  in  conto  corrente bancario puo'
essere effettuata con istanza presentata dal contribuente agli uffici
distrettuali delle imposte dirette, comunicando sia i dati anagrafici
che l'azienda di credito e le coordinate bancarie occorrenti  per  le
operazioni di accreditamento.
   In  caso  di  dichiarazione congiunta, il centro informativo della
Direzione  generale  delle  imposte   dirette   predispone   apposita
comunicazione,  diretta  al  coniuge  non  intestatario del rimborso,
relativa all'avvenuto accreditamento del  rimborso  stesso  in  conto
corrente bancario o l'avvenuta emissione del vaglia di rimborso".
   All'art. 6 e' aggiunto il seguente art. 6-bis:
   "La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato
- Sezione di Roma-Tuscolano, procede alla estinzione degli ordinativi
di  pagamento  in  conto corrente ricevuti mediante accreditamenti in
conto corrente accesi presso la Banca d'Italia a favore delle aziende
di credito, anche attraverso un istituto centrale di categoria.
   Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di  ricezione
degli  ordinativi diretti, la predetta sezione provvede ad effettuare
la quadratura tra l'importo risultante dall'ordinativo di pagamento e
gli importi che risultano registrati sui supporti  magnetici  di  cui
all'art.  3 e trasmette i supporti stessi ad una apposita societa' di
servizio, la quale cura la trasmissione delle  relative  informazioni
al sistema bancario avvalendosi di una specifica procedura.
   Il  decimo  giorno  lavorativo  successivo  alla  ricezione  degli
ordinativi diretti, la sezione di tesoreria  Roma-Tuscolano  provvede
all'estinzione  degli  stessi  ed  al  riconoscimento  degli  importi
spettanti alle aziende di credito sui rispettivi conti accentrati.
   Il quinto giorno lavorativo successivo a quello di  riconoscimento
delle  somme  da  parte  della Banca d'Italia, le aziende di credito,
sulla base delle informazioni ricevute  dalla  societa'  di  servizio
sopra    menzionata    e    delle    proprie   evidenze,   effettuano
l'accreditamento  dei  crediti  d'imposta  nei  conti  correnti   dei
beneficiari.
   Le   aziende   di   credito  inviano  comunicazione  dell'avvenuto
accredito al contribuente, mediante estratto conto, con l'indicazione
delle somme accreditate distintamente per imposta ed interessi e  del
relativo periodo d'imposta".
   Alla  fine  del secondo comma dell'art. 7 sono aggiunte le parole:
"e la formazione di nuove liste di rimborso nel caso in cui i  vaglia
non  siano  stati  recapitati  per intercorsa variazione di domicilio
fiscale".
   All'art. 7 e' aggiunto il seguente art. 7-bis:
   "Le somme non accreditate nei conti correnti dei  beneficiari  per
cessazione  del  rapporto di conto o per qualsiasi altro motivo vanno
trattenute dall'azienda di credito  -  per  un  periodo  di  sessanta
giorni    decorrenti    dalla   data   di   scadenza   prevista   per
l'accreditamento a favore  delle  aziende  di  credito  -  presso  la
medesima filiale indicata dal contribuente.
   Decorso  infruttuosamente  il  termine  di  cui al primo comma, la
Direzione generale dell'azienda di credito deve  riversare  le  somme
non  corrisposte  agli  interessati  presso  la  sezione di tesoreria
territorialmente competente per l'emissione  di  quietanza  d'entrata
mod.  121-T  con  imputazione  al  capo  X, cap. 3305, dello stato di
previsione dell'entrata dello Stato.
   La  sezione  di  tesoreria  rilascia  l'originale  ed  il  secondo
estratto delle quietanze in parola all'azienda di credito versante.
  Quest'ultima  provvede a trasmettere periodicamente l'estratto ed i
documenti giustificativi dei versamenti al centro  informativo  della
Direzione generale delle imposte dirette".