ALLEGATO 1 IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 31 maggio 1977, n. 247, concernente norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Visti gli articoli 10, 11 e 13 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 31, recante misure urgenti in materia tributaria; Visto l'art. 42-bis, quinto comma, introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 1 della legge 31 maggio 1977, n. 247, in base al quale gli ordinativi di pagamento dei rimborsi automatizzati possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalita' indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71; Visto l'art. 4, quinto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, in base al quale per i rimborsi scaturenti dalla riliquidazione dell'imposta IRPEF a tassazione separata dovuta sulle indennita' di fine rapporto, richiesta con istanza redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 26 novembre 1985, deve provvedersi tramite la procedura automatizzata prevista dall'art. 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602; Visto l'art. 2-bis, quarto comma, della legge 27 aprile 1989, n. 154, che prevede l'esecuzione tramite procedura automatizzata dei rimborsi delle maggiori ritenute operate sulle indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente; Tenuto conto che il citato art. 42-bis, quinto comma, prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi d'estinzione mediante accreditamento; Decreta: Art. 1. Il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 dicembre 1980 e' sostituito dal seguente: "Alla predisposizione dei dati occorrenti per l'esecuzione dei rimborsi prevista dall'art. 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, provvedono gli uffici distrettuali delle imposte dirette ed i centri di servizio, in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi effettuata ai sensi dell'art. 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, mediante la formazione di liste di rimborso che contengono, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun comune del distretto, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalita' dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare". Il terzo comma dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: "I supporti magnetici di cui al primo comma, formati distintamente per periodo d'imposta e per modalita' di estinzione del rimborso, contengono, per ciascun ufficio e centro di servizio delle imposte dirette e per ciascun comune compreso nella circoscrizione dell'ufficio o del centro di servizio, le generalita' del contribuente nonche' l'indicazione del domicilio fiscale, del numero di registrazione della dichiarazione dalla quale origina il rimborso, della lista in cui esso e' riportato e dell'importo da rimborsare e, nel caso di accreditamento in conto corrente bancario, anche l'indicazione dell'azienda di credito presso la quale verra' effettuata l'operazione di accredito e delle relative coordinate bancarie. L'ammontare degli interessi, calcolati dal centro informativo a norma dell'art. 44- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve essere distintamente indicato". Il primo comma dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: "Entro trenta giorni dalla ricezione dei supporti magnetici di cui all'art. 2, la Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, provvede alla redazione in duplice copia degli elenchi di rimborso previsti dal terzo comma dell'art. 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, distintamente per le partite da rimborsare mediante vaglia cambiario e per le partite da rimborsare mediante accreditamento in conto corrente bancario. A tal fine il contenuto informativo dei supporti magnetici ricevuti dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette deve essere integrato, per le partite di rimborso da eseguire mediante vaglia cambiario, del numero di vaglia cambiario e, per le partite di rimborso da eseguire mediante accreditamento, di un numero progressivo in campo nazionale". Il secondo comma dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: "In base agli elenchi di cui al comma precedente, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette cura periodicamente la predisposizione degli ordinativi di pagamento, apponendovi l'indicazione della data dalla quale puo' iniziare il pagamento, distintamente per i rimborsi da estinguere tramite vaglia cambiario e per i rimborsi da estinguere tramite accreditamento in conto corrente bancario". All'art. 1 e' aggiunto il seguente art. 1-bis: "La richiesta, l'aggiornamento o la revoca di estinzione del rimborso mediante accreditamento in conto corrente bancario puo' essere effettuata con istanza presentata dal contribuente agli uffici distrettuali delle imposte dirette, comunicando sia i dati anagrafici che l'azienda di credito e le coordinate bancarie occorrenti per le operazioni di accreditamento. In caso di dichiarazione congiunta, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette predispone apposita comunicazione, diretta al coniuge non intestatario del rimborso, relativa all'avvenuto accreditamento del rimborso stesso in conto corrente bancario o l'avvenuta emissione del vaglia di rimborso". All'art. 6 e' aggiunto il seguente art. 6-bis: "La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, procede alla estinzione degli ordinativi di pagamento in conto corrente ricevuti mediante accreditamenti in conto corrente accesi presso la Banca d'Italia a favore delle aziende di credito, anche attraverso un istituto centrale di categoria. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione degli ordinativi diretti, la predetta sezione provvede ad effettuare la quadratura tra l'importo risultante dall'ordinativo di pagamento e gli importi che risultano registrati sui supporti magnetici di cui all'art. 3 e trasmette i supporti stessi ad una apposita societa' di servizio, la quale cura la trasmissione delle relative informazioni al sistema bancario avvalendosi di una specifica procedura. Il decimo giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordinativi diretti, la sezione di tesoreria Roma-Tuscolano provvede all'estinzione degli stessi ed al riconoscimento degli importi spettanti alle aziende di credito sui rispettivi conti accentrati. Il quinto giorno lavorativo successivo a quello di riconoscimento delle somme da parte della Banca d'Italia, le aziende di credito, sulla base delle informazioni ricevute dalla societa' di servizio sopra menzionata e delle proprie evidenze, effettuano l'accreditamento dei crediti d'imposta nei conti correnti dei beneficiari. Le aziende di credito inviano comunicazione dell'avvenuto accredito al contribuente, mediante estratto conto, con l'indicazione delle somme accreditate distintamente per imposta ed interessi e del relativo periodo d'imposta". Alla fine del secondo comma dell'art. 7 sono aggiunte le parole: "e la formazione di nuove liste di rimborso nel caso in cui i vaglia non siano stati recapitati per intercorsa variazione di domicilio fiscale". All'art. 7 e' aggiunto il seguente art. 7-bis: "Le somme non accreditate nei conti correnti dei beneficiari per cessazione del rapporto di conto o per qualsiasi altro motivo vanno trattenute dall'azienda di credito - per un periodo di sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza prevista per l'accreditamento a favore delle aziende di credito - presso la medesima filiale indicata dal contribuente. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo comma, la Direzione generale dell'azienda di credito deve riversare le somme non corrisposte agli interessati presso la sezione di tesoreria territorialmente competente per l'emissione di quietanza d'entrata mod. 121-T con imputazione al capo X, cap. 3305, dello stato di previsione dell'entrata dello Stato. La sezione di tesoreria rilascia l'originale ed il secondo estratto delle quietanze in parola all'azienda di credito versante. Quest'ultima provvede a trasmettere periodicamente l'estratto ed i documenti giustificativi dei versamenti al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette".