Art. 2. L'istanza di cui all'art. 1- bis puo' essere presentata agli uffici distrettuali delle imposte dirette a partire dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'estinzione dei rimborsi accreditati in conto corrente bancario avra' inizio a partire dagli ordinativi collettivi di pagamento da emettere nel secondo semestre del 1992. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 1991 Il Ministro delle finanze FORMICA Il Ministro del tesoro CARLI