(all. 2 - art. 1)
                               Art. 2.
   L'istanza di cui all'art.  1-  bis  puo'  essere  presentata  agli
uffici  distrettuali  delle imposte dirette a partire dal novantesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   L'estinzione  dei  rimborsi accreditati in conto corrente bancario
avra' inizio a partire dagli ordinativi collettivi  di  pagamento  da
emettere nel secondo semestre del 1992.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 marzo 1991
                                       Il Ministro delle finanze
                                                FORMICA
Il Ministro del tesoro
        CARLI