Art. 3. Beni non rivalutabili 1. Non sono rivalutabili i fabbricati e le aree fabbricabili posseduti da societa', da enti o da imprese individuali che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla societa', dall'ente o dall'impresa che li possiede, ad eccezione di quelli che alla data di chiusura dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 1990 si considerano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa o comunque non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. 2. L'oggetto esclusivo o principale e' determinato in base all'atto costitutivo e, in mancanza e in ogni caso per le imprese individuali, in base alle risultanze dei registri delle camere di commercio e all'attivita' effettivamente esercitata.