Art. 3.
                        Beni non rivalutabili
  1.  Non  sono  rivalutabili  i  fabbricati  e  le aree fabbricabili
posseduti da societa', da enti o da imprese individuali che hanno per
oggetto esclusivo o principale le costruzioni  edilizie  e  che  sono
stati   realizzati   o   acquistati   dalla   societa',  dall'ente  o
dall'impresa che li possiede, ad eccezione di quelli che alla data di
chiusura dell'esercizio chiuso il 31  dicembre  1990  si  considerano
beni   strumentali   per  l'esercizio  dell'impresa  o  comunque  non
costituiscono beni alla cui produzione o al cui  scambio  e'  diretta
l'attivita' dell'impresa.
  2. L'oggetto esclusivo o principale e' determinato in base all'atto
costitutivo e, in mancanza e in ogni caso per le imprese individuali,
in  base  alle  risultanze  dei  registri delle camere di commercio e
all'attivita' effettivamente esercitata.