Art. 8.
                           Effetti fiscali
  1.  Il  maggior  valore  dei beni iscritto in bilancio o rendiconto
ovvero, per i  soggetti  che  fruiscono  di  regimi  semplificati  di
contabilita',  nell'apposito  prospetto, si considera riconosciuto ai
fini delle imposte sul reddito,  salve  le  disposizioni  di  cui  ai
successivi commi.
  2. Le quote di ammortamento dei beni rivalutati, comprese quelle di
ammortamento  finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, possono
essere commisurate al  nuovo  valore  ad  essi  attribuito,  fino  ad
esaurimento  dello  stesso,  a  decorrere dall'esercizio successivo a
quello nel cui bilancio, rendiconto o prospetto la  rivalutazione  e'
stata  eseguita.  La  maggiore  quota di ammortamento finanziario non
dedotta nell'esercizio con riferimento al quale e' stata eseguita  la
rivalutazione,  va  portata in aumento di quelle deducibili a partire
dall'esercizio successivo in misura pari al relativo ammontare diviso
per il numero dei residui anni di durata della concessione.
  3.  Le  spese  di  manutenzione,  riparazione,   ammodernamento   e
trasformazione, di cui all'art. 67, comma 7, del T.U.I.R., ricorrendo
la  condizione  ivi  prevista, possono essere commisurate, nel limite
del 5 per cento, ai nuovi valori  attribuiti  ai  beni  rivalutati  a
partire dal medesimo esercizio indicato nel precedente comma.
  4.  A  norma  dell'art. 25, comma 7, terzo periodo, della legge, le
quote di ammortamento e le spese indicate  al  precedente  comma  del
presente  decreto,  relative  ai  beni  di cui all'art. 2 del decreto
stesso, rivalutati ai sensi della legge 29  dicembre  1990,  n.  408,
possono  essere  commisurate  ai maggiori valori iscritti in bilancio
per effetto di detta legge, a decorrere dall'esercizio  successivo  a
quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita.
  5. Per gli enti e le societa' conferitari che si sono avvalsi della
legge  30  luglio  1990,  n.  218,  l'esercizio  successivo  ai  fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui  all'art.  25,  comma  7,
primo  e  secondo  periodo,  si  computa  a partire da quello nel cui
bilancio  o  rendiconto  la  rivalutazione  e'  stata  eseguita   dal
conferente,  nei  cui confronti non si applica la disposizione di cui
al comma 8 dello stesso art. 25.