Art. 8. Effetti fiscali 1. Il maggior valore dei beni iscritto in bilancio o rendiconto ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilita', nell'apposito prospetto, si considera riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito, salve le disposizioni di cui ai successivi commi. 2. Le quote di ammortamento dei beni rivalutati, comprese quelle di ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, possono essere commisurate al nuovo valore ad essi attribuito, fino ad esaurimento dello stesso, a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel cui bilancio, rendiconto o prospetto la rivalutazione e' stata eseguita. La maggiore quota di ammortamento finanziario non dedotta nell'esercizio con riferimento al quale e' stata eseguita la rivalutazione, va portata in aumento di quelle deducibili a partire dall'esercizio successivo in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione. 3. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'art. 67, comma 7, del T.U.I.R., ricorrendo la condizione ivi prevista, possono essere commisurate, nel limite del 5 per cento, ai nuovi valori attribuiti ai beni rivalutati a partire dal medesimo esercizio indicato nel precedente comma. 4. A norma dell'art. 25, comma 7, terzo periodo, della legge, le quote di ammortamento e le spese indicate al precedente comma del presente decreto, relative ai beni di cui all'art. 2 del decreto stesso, rivalutati ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, possono essere commisurate ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto di detta legge, a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita. 5. Per gli enti e le societa' conferitari che si sono avvalsi della legge 30 luglio 1990, n. 218, l'esercizio successivo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 7, primo e secondo periodo, si computa a partire da quello nel cui bilancio o rendiconto la rivalutazione e' stata eseguita dal conferente, nei cui confronti non si applica la disposizione di cui al comma 8 dello stesso art. 25.