Art. 2.
  Nel  caso di presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi
dell'art.  36  gli  importi iscritti a ruolo e versati ai sensi degli
articoli  15  e  20  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  602,  e successive modificazioni, si scomputano
limitatamente  alla parte determinata applicando ai detti importi una
percentuale pari a quella risultante dal rapporto tra le imposte o le
ritenute  corrispondenti  ai  maggiori imponibili dichiarati e quelle
accertate.
   Roma, 13 febbraio 1992
                                                 Il Ministro: FORMICA