Art. 2. Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 36 gli importi iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si scomputano limitatamente alla parte determinata applicando ai detti importi una percentuale pari a quella risultante dal rapporto tra le imposte o le ritenute corrispondenti ai maggiori imponibili dichiarati e quelle accertate. Roma, 13 febbraio 1992 Il Ministro: FORMICA