Art. 4. I sostituti d'imposta che durante l'anno 1991 hanno avuto piu' di 1.000 lavoratori dipendenti devono presentare gli elenchi nominativi relativi ai quadri 770/A, 770/B, 770/C, 770/D, 770/D-1 mediante invio di supporti magnetici. I supporti devono essere consegnati entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione i sostituti hanno il domicilio fiscale. All'atto della consegna i supporti devono essere accompagnati da apposita distinta, in duplice copia, redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato A. Un duplicato di ogni supporto contenente gli elenchi nominativi in oggetto deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di dodici mesi dalla data di consegna dell'originale. Entro i termini previsti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il sostituto d'imposta deve comunque essere in grado di fornire entro trenta giorni dalla notifica della richiesta dell'Amministrazione finanziaria, gli elenchi nominativi riprodotti su supporto cartaceo nel rispetto della sequenza dei campi prevista per i suddetti quadri. I dati da registrare sui supporti e le caratteristiche tecniche dei supporti sono stabiliti nell'allegato B del presente decreto. Ove non risulti possibile la fornitura dei predetti elenchi su supporto magnetico, gli interessati possono inoltrare al Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette (via Mario Carucci , 99, 00143 Roma) entro il 15 marzo 1992, motivata richiesta di autorizzazione a presentare gli elenchi con la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo i modelli approvati con il presente decreto.