Art. 4.

   I  sostituti d'imposta che durante l'anno 1991 hanno avuto piu' di
1.000  lavoratori dipendenti devono presentare gli elenchi nominativi
relativi ai quadri 770/A, 770/B, 770/C, 770/D, 770/D-1 mediante invio
di supporti magnetici.
   I   supporti   devono   essere  consegnati  entro  il  termine  di
presentazione  della  dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, all'ufficio
distrettuale   delle  imposte  dirette  nella  cui  circoscrizione  i
sostituti hanno il domicilio fiscale.
   All'atto  della  consegna i supporti devono essere accompagnati da
apposita distinta, in duplice copia, redatta secondo il fac-simile di
cui all'allegato A.
   Un duplicato di ogni supporto contenente gli elenchi nominativi in
oggetto   deve  essere  tenuto  a  disposizione  dell'Amministrazione
finanziaria  per  un  periodo  di  dodici mesi dalla data di consegna
dell'originale. Entro i termini previsti dall'art. 43 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il sostituto
d'imposta  deve  comunque  essere  in  grado  di fornire entro trenta
giorni    dalla   notifica   della   richiesta   dell'Amministrazione
finanziaria, gli elenchi nominativi riprodotti su supporto cartaceo
   nel  rispetto  della  sequenza  dei  campi prevista per i suddetti
   quadri.
I dati da registrare sui supporti e le caratteristiche tecniche
dei supporti sono stabiliti nell'allegato B del presente decreto.
   Ove  non  risulti  possibile  la fornitura dei predetti elenchi su
supporto  magnetico,  gli  interessati  possono  inoltrare  al Centro
informativo della Direzione generale delle imposte dirette (via Mario
Carucci  , 99, 00143 Roma) entro il 15 marzo 1992, motivata richiesta
di  autorizzazione  a  presentare gli elenchi con la dichiarazione di
cui  all'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre  1973,  n. 600, secondo i modelli approvati con il presente
decreto.