Art. 2. 1. Le regioni, nell'adottare le misure per la mobilita' degli inquilini che non richiedono la cessione, dovranno curare che il trasferimento degli assegnatari non interessati all'acquisto avvenga in altri alloggi idonei e almeno di ampiezza adeguata al nucleo familiare, preferibilmente in altri fabbricati del medesimo quartiere. 2. La finalita' di cedere interi fabbricati o porzioni funzionali di essi potra' essere perseguita anche mediante adeguate forme di incentivazione per la integrale attuazione della mobilita' tali da non far gravare le spese di trasferimento sugli inquilini che non si avvalgono del diritto di acquistare. 3. Le regioni cureranno, altresi', che siano tutelate le situazioni degli inquilini ultrasessantacinquenni o dei portatori di handicap, anche con la permanenza negli alloggi occupati garantendo loro in ogni caso la utilizzazione di alloggi che rispondano alle loro particolari esigenze. 4. Nello svolgimento dei compiti assistenziali le regioni dovranno altresi' prevedere, a favore dei soggetti di cui al comma 3, le condizioni per la partecipazione da parte degli enti gestori, alle quote condominiali e alle spese di manutenzione straordinaria.