Art. 2.
  1. Le regioni, nell'adottare  le  misure  per  la  mobilita'  degli
inquilini  che  non  richiedono  la  cessione, dovranno curare che il
trasferimento degli assegnatari non interessati all'acquisto  avvenga
in  altri  alloggi  idonei  e  almeno  di ampiezza adeguata al nucleo
familiare,  preferibilmente  in   altri   fabbricati   del   medesimo
quartiere.
  2.  La  finalita' di cedere interi fabbricati o porzioni funzionali
di essi potra' essere perseguita anche  mediante  adeguate  forme  di
incentivazione  per  la  integrale attuazione della mobilita' tali da
non far gravare le spese di trasferimento sugli inquilini che non  si
avvalgono del diritto di acquistare.
  3. Le regioni cureranno, altresi', che siano tutelate le situazioni
degli  inquilini  ultrasessantacinquenni o dei portatori di handicap,
anche con la permanenza negli alloggi  occupati  garantendo  loro  in
ogni  caso  la  utilizzazione  di  alloggi  che  rispondano alle loro
particolari esigenze.
  4. Nello svolgimento dei compiti assistenziali le regioni  dovranno
altresi'  prevedere,  a  favore  dei  soggetti  di cui al comma 3, le
condizioni per la partecipazione da parte degli  enti  gestori,  alle
quote condominiali e alle spese di manutenzione straordinaria.