Art. 3. 1. Qualora gli acquirenti rappresentino meno del 50 per cento degli alloggi constituenti il fabbricato, le regioni dovranno prevedere che l'ente gestore possa ugualmente proporre la vendita degli alloggi richiesti; dovra' tuttavia essere previsto il trasferimento degli inquilini non interessati all'acquisto, sulla base dei criteri di cui all'art. 2 e dovra' essere proposta la vendita degli alloggi resi in tal modo liberi ad altri assegnatari locatari di alloggi in altri fabbricati.