Art. 3.
  1. Qualora gli acquirenti rappresentino meno del 50 per cento degli
alloggi constituenti il fabbricato, le regioni dovranno prevedere che
l'ente gestore possa ugualmente proporre  la  vendita  degli  alloggi
richiesti;  dovra'  tuttavia  essere  previsto il trasferimento degli
inquilini non interessati all'acquisto, sulla base dei criteri di cui
all'art. 2 e dovra' essere proposta la vendita degli alloggi resi  in
tal  modo  liberi  ad  altri assegnatari locatari di alloggi in altri
fabbricati.