Art. 4. 1. Qualora l'ente gestore, in presenza di richieste inferiori al 50 per cento degli alloggi del fabbricato, non ravvisi, motivandone analiticamente le ragioni, l'opportunita' di procedere alla cessione le regioni possono autorizzare l'ente gestore a rifiutare le richieste di acquisto offrendo la possibilita' agli inquilini che hanno fatto domanda, di acquistare alloggi in altri fabbricati.