Art. 4.
  1. Qualora l'ente gestore, in presenza di richieste inferiori al 50
per cento degli alloggi  del  fabbricato,  non  ravvisi,  motivandone
analiticamente  le ragioni, l'opportunita' di procedere alla cessione
le  regioni  possono  autorizzare  l'ente  gestore  a  rifiutare   le
richieste  di  acquisto  offrendo  la possibilita' agli inquilini che
hanno fatto domanda, di acquistare alloggi in altri fabbricati.