Art. 5.
  1. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 dell'art.  28  della
legge  30  dicembre 1991, n. 412, le regioni devono approvare i piani
di cessione degli enti gestori entro novanta giorni  dalla  ricezione
adottando,  entro  lo  stesso termine, tutte le misure occorrenti per
assicurare la mobilita' degli inquilini che non richiedono l'acquisto
dell'alloggio.
  2. In applicazione del comma 8 dell'art. 28 della citata  legge  n.
412  del  1991, il prezzo di cessione dell'alloggio e' costituito dal
valore catastale vigente alla  data  di  stipulazione  del  contratto
quale  risulta  dal  decreto del Ministro delle finanze relativo alla
determinazione delle tariffe di estimo delle unita'  immobiliari  ur-
bane.
  3.  Le regioni devono provvedere a che gli enti gestori, richiedano
entro trenta giorni dall'approvazione del  piano  di  cessione,  agli
uffici competenti i valori catastali aggiornati riferiti agli alloggi
in  vendita e gli uffici competenti comunichino i valori di cui sopra
entro  quattro  mesi  dalla  richiesta.  Gli  enti   gestori   devono
comunicare agli interessati i valori di vendita degli alloggi entro i
successivi quindici giorni.
  4.  Le regioni disporranno affinche' gli inquilini, in possesso dei
requisiti di cui  al  comma  4  dell'art.  28  della  legge  n.  412,
esercitino il diritto a chiedere l'acquisto dell'alloggio in uso o di
altro  alloggio  di  proprieta'  dello stesso ente gestore, entro tre
mesi dalla comunicazione dei valori catastali.