Art. 5. 1. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 dell'art. 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le regioni devono approvare i piani di cessione degli enti gestori entro novanta giorni dalla ricezione adottando, entro lo stesso termine, tutte le misure occorrenti per assicurare la mobilita' degli inquilini che non richiedono l'acquisto dell'alloggio. 2. In applicazione del comma 8 dell'art. 28 della citata legge n. 412 del 1991, il prezzo di cessione dell'alloggio e' costituito dal valore catastale vigente alla data di stipulazione del contratto quale risulta dal decreto del Ministro delle finanze relativo alla determinazione delle tariffe di estimo delle unita' immobiliari ur- bane. 3. Le regioni devono provvedere a che gli enti gestori, richiedano entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cessione, agli uffici competenti i valori catastali aggiornati riferiti agli alloggi in vendita e gli uffici competenti comunichino i valori di cui sopra entro quattro mesi dalla richiesta. Gli enti gestori devono comunicare agli interessati i valori di vendita degli alloggi entro i successivi quindici giorni. 4. Le regioni disporranno affinche' gli inquilini, in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'art. 28 della legge n. 412, esercitino il diritto a chiedere l'acquisto dell'alloggio in uso o di altro alloggio di proprieta' dello stesso ente gestore, entro tre mesi dalla comunicazione dei valori catastali.