Art. 6. 1. Le regioni devono vigilare perche' i fondi ricavati dalle alienazioni, gestiti direttamente dalle amministrazioni proprietarie, siano prevalentemente destinati all'incremento del patrimonio abitativo pubblico sulla base di un programma di reinvestimento in nuove costruzioni o in ristrutturazioni da inserire nel piano di cessione. 2. Le somme ottenute dalle alienazioni dovranno essere versate distintamente a seconda che si tratti di vendita di immobili realizzati con fondi pubblici ovvero di immobili realizzati con risorse proprie dell'ente, nelle contabilita' speciali gia' tenute dagli enti gestori presso la tesoreria dello Stato.