Art. 6.
  1. Le regioni  devono  vigilare  perche'  i  fondi  ricavati  dalle
alienazioni, gestiti direttamente dalle amministrazioni proprietarie,
siano   prevalentemente   destinati   all'incremento  del  patrimonio
abitativo pubblico sulla base di un programma  di  reinvestimento  in
nuove  costruzioni  o  in  ristrutturazioni  da inserire nel piano di
cessione.
  2. Le somme ottenute  dalle  alienazioni  dovranno  essere  versate
distintamente  a  seconda  che  si  tratti  di  vendita  di  immobili
realizzati con fondi  pubblici  ovvero  di  immobili  realizzati  con
risorse  proprie  dell'ente,  nelle contabilita' speciali gia' tenute
dagli enti gestori presso la tesoreria dello Stato.